F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 12 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 6. RICORSO CALC. PIGLIACELLI MIRKO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CESENA/PRO VERCELLI DEL 2.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 103 del 3.5.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 12 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
6. RICORSO CALC. PIGLIACELLI MIRKO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CESENA/PRO VERCELLI DEL 2.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 103 del 3.5.2016)
Con reclamo del 9.5.2016 il Sig. Mirko Pigliacelli, tesserato per la F.C. Pro Vercelli 1892, impugnava il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 103 del 3.5.2016 con il quale gli era stata inflitta la sanzione della squlifica per 2 giornate effettive in relazione alla gara contro il Cesena disputata in data 2.5.2016. A sostegno dell’impugnazione deduceva che l’espressione irriguardosa pronunciata con una unica parola verso l’arbitro altro non era che un isolato sfogo emotivo indotto dalla tensione agonistica, risultava priva di valenza offensiva, non veniva reiterata ed il ricorrente si allontanava immediatamente dal campo. Da qui un errato inquadramento giuridico del fatto da parte del giudice sportivo che non avrebbe tenuto nel debito conto la circostanze che la protesta non era stata reiterata, che il giocator dopo aver profferito la parola si era allontanato dal campo. Invocava, infine, sul punto una serie di precedenti giurisprudenziali nei quali la pronunzia della medesima espressione irriguardosa aveva condotto, all’esito di un inquadramento nelle specifiche circostanze di fatto, ad esiti sanzionatori più miti. Sottolineava infine la mancata considerazione di attenuanti. Concludeva chiedendo la riduzione della sanzione ad una sola giornata. Il ricorso è infondato è deve essere respinto. Non vi è dubbio, infatti, che l’espressione altamente irriguardosa nei confronti dell’arbitro sia stata pronunziata ed essa integra oggettivamente un comportamento del tutto inaccettabile, quali che siano le circostanze che, in ipotesi, la abbiano determinata. In alcun modo può ritenersi la sussistenza di circostanze attenuanti quali la mancata reiterazione dell’espressione o la circostanza dell’abbandono del campo che appare del tutto irrilevante in quanto l’episodio si è verificato a fine gara e, pertanto, l’uscita dal campo costituiva un fatto del tutto normale. La sanzione appare, dunque, equa e commisurata all’oggettiva valenza spregiativa e insultante nei confronti dell’arbitro Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dal calciatore Pigliacelli Mirko. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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