F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO VIRTUS ENTELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PALERMO SIMONE SEGUITO GARA SALERNITANA/VIRTUS ENTELLA DEL 1.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 83 del 2.3.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO VIRTUS ENTELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PALERMO SIMONE SEGUITO GARA SALERNITANA/VIRTUS ENTELLA DEL 1.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 83 del 2.3.2016) Con reclamo ritualmente proposto la Virtus Entella S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 83 del 2.3.2016) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, seguito gara Salernitana/Virtus Entella del 1.3.2016, ha inflitto al calciatore Palermo Simone la squalifica per 5 giornate effettive di gara “per avere, al 37° del secondo tempo, colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario; per avere inoltre, uscendo dal terreno di giuoco a seguito dell'espulsione, calciato con violenza una bottiglietta e, reiterando l'atteggiamento di protesta, rivolto agli Ufficiali di gara un'espressione irriguardosa”. Con i motivi scritti la reclamante ha precisato che il Palermo Simone, contrastato irregolarmente da tergo da un avversario, che gli impediva il normale sviluppo dell'azione, per svincolarsi dalla trattenuta e portando il braccio largo per mantenere l'equilibrio, ha sfiorato il volto dell'avversario il quale, simulando di essere stato colpito con una gomitata, si accasciava a terra. Alla seduta del 24.3.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – IIIa Sezione – è comparso il difensore della reclamate il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Premette questa Corte che, per valutare al meglio la condotta del Palermo Simone, ha sentito, a chiarimenti, l'Arbitro della gara il quale ha confermato, senza dubbio alcuno, il contenuto del suo preciso referto. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato atteso il disposto normativo di cui all'art. 35, 1.1 del C.G.S.. Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Virtus Entella di Chiavari (Genova). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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