F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO A.C.D. NARDÒ AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI 2.500,00; 2 – 2 GARE DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NARDÒ/TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 DEL 6.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 9.3.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO A.C.D. NARDÒ AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI 2.500,00; 2 - 2 GARE DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NARDÒ/TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 DEL 6.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 9.3.2016)
Con reclamo ritualmente proposto la A.C.D. Nardò ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 116 del 9.3.2016) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, seguito gara Nardò/Taranto del 6.3.2016, le ha inflitto le sanzioni dell'ammenda di € 2.500,00 e 2 gare da disputarsi a porte chiuse per avere i propri sostenitori “- durante il riscaldamento pre - gara, fatto oggetto la Terna Arbitrale del lancio di vari oggetti di plastica, incluso un bicchiere pieno di birra; - per la intera durata del secondo tempo, lanciato sassi di varie dimensioni, monetine, oggetti di plastica ed un pezzo di cuoio sia all'indirizzo di un A.A., senza colpirlo, sia in direzione dei calciatori avversari che venivano ripetutamente colpiti in varie parti del corpo, sia contro il Commissario di Campo che veniva attinto in due occasioni. A causa di tali condotte il Direttore di gara era costretto ad individuare una diversa zona dell'impianto per le attività di riscaldamento. Inoltre, uno dei summenzionati sostenitori, si arrampicava per ben tre volte sulla rete di recinzione pur senza entrare sul terreno di gioco. Infine, al termine della gara, si registrava la mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla Terna. Sanzione così determinata sia in considerazione della obiettiva gravità dei fatti che potevano recare maggiore nocumento alla integrità fisica dei presenti, sia della recidiva specifica di cui al Com. Uff. n. 81.”. Con i motivi scritti la reclamante, pur non sminuendo il disvalore e la gravità degli accadimenti verificatisi, ha rilevato l'eccessiva afflittività delle sanzioni, chiedendo una congrua riduzione. Ha, all'uopo, richiamato la fattiva collaborazione, per tutto il tempo, del Vice Presidente e del Dirigente Accompagnatore, come si deprende anche dal Rapporto del Commissario di Campo. Infine, ha ritenuto opportuno di fare richiamo alle iniziative promosse ai fini della sicurezza indicando in n. 20 gli stewards presenti, ed alla iniziativa di valore sociale “Meno violenza, più sport, più ambiente: Nardò si differenzia”. Quanto alla misura delle sanzioni inflitte ha, infine, richiamato precedenti della giustizia di settore. Ha, quindi, concluso chiedendo una riduzione delle sanzioni. Alla seduta del 24/03/2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – IIIa Sezione – è comparso il difensore della reclamate il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il reclamo è parzialmente accolto come da dispositivo. Osserva, all'uopo, questa Corte, che l'organizzazione delle iniziative anti-violenza sono valutabili ai fini della richiesta di una congrua riduzione della sanzione della sola ammenda, pur senza scalfire la gravità delle condotte reiteratamente realizzate dai sostenitori della reclamante e tenutosi conto della contestata recidiva di cui al Com. Uff. n. 81 del 23.12.2015. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società A.C.D. Nardò di Nardò (Lecce), riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.500,00. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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