F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e su www.figc.it 7. RICORSO COSENZA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COSENZA/ JUVE STABIA DEL 28.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 1.03.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e su www.figc.it 7. RICORSO COSENZA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COSENZA/ JUVE STABIA DEL 28.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 1.03.2016) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con Com. Uff. n . 138/DIV del 1.3.2016, infliggeva la sanzione della ammenda di € 3.000,00 alla società Cosenza Calcio S.r.l., perché durante l’incontro Cosenza/Juve Stabia del 28.2.2016, la società aveva tenuto un comportamento gravemente antisportivo, in quanto veniva fatto mancare il servizio dei raccattapalle allo scopo di rallentare la ripresa del gioco, con la propria squadra in vantaggio; il tutto nonostante la sollecitazione dell’arbitro a ripristinare il servizio. Avverso tale provvedimento la società Cosenza Calcio S.r.l. ha preannunciato ricorso innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 4.3.2016 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. La reclamante chiede in via principale, l’annullamento della sanzione; in via subordinata la rideterminazione della sanzione inflitta. Il reclamo è parzialmente fondato. Raffrontando il caso in esame con altri simili decisi in passato, si rileva in effetti l’eccessiva afflittività della sanzione, tenuto conto dell’entità del fatto. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Cosenza Calcio S.r.l. di Cosenza, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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