F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e su www.figc.it 8. RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DI MEO GIUSEPPE SEGUITO GARA AMITERNINA SCOPPITO/ OLYMPIA AGNONESE DEL 6.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 9.3.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e su www.figc.it 8. RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DI MEO GIUSEPPE SEGUITO GARA AMITERNINA SCOPPITO/ OLYMPIA AGNONESE DEL 6.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 9.3.2016) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n . 116 del 9.3.2016, infliggeva la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al signor Di Meo Giuseppe, allenatore della società Pol. Olympia Agnonese, perché al termine dell’incontro Amiternina Scoppito/Olympia Agnonese del 6.3.2016, il Di Meo, nel corso di un parapiglia determinatosi tra le due squadre, insultava e provocava l’allenatore della squadra avversaria. Avverso tale provvedimento la società Pol. Olympia Agnonese ha preannunciato ricorso innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 10.3.2016 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Nei motivi di gravame, la reclamante, sottolineava l’eccessiva gravosità e severità della punizione comminata dal Giudice di prime cure nei confronti del Di Meo sostenendo che quest’ultimo, si è limitato solo a esortare i propri calciatori a rientrare negli spogliatori dopo aver visto l’allenatore Angelone, della società Amiternina, scosso per la sconfitta casalinga subita. La reclamante chiedeva, pertanto, la riduzione della sanzione inflitta. L’impugnazione proposta dalla società va parzialmente accolta con riduzione della squalifica a 1. Sanzione che appare congrua in relazione all’accaduto. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Pol. Olympia Agnonese di Agnone (Isernia), riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Di Meo Giuseppe ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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