F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e su www.figc.it 9. RICORSO AC 5 DIAVOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNDER 21 AC5 DIAVOLI/SANVE MILLE DEL 28.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 566 dell’8.03.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e su www.figc.it
9. RICORSO AC 5 DIAVOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNDER 21 AC5 DIAVOLI/SANVE MILLE DEL 28.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 566 dell’8.03.2016)
Con reclamo del 10.3.2016 la AC 5 Diavoli impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 556 dell’8.3.2016 con la quale veniva ad essa comminata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per 0-6. La reclamante chiedeva la ripetizione della gara del 28.02.2016 con la Sanve Mille (Under 21 Girone D) sostenendo che la sospensione della gara decisa dall’arbitro per continui sbalzi della tensione elettrica non era da imputarsi alla società bensì dovuta a lavori che l’ENEL stava effettuando nel quartiere a causa di dissesti per il maltempo. Precisava di avere consegnato all’arbitro il giorno stesso della partita una documentazione attestante l’avvenuta comunicazione telefonica con l’ENEL dalla quale si evinceva che quest’ultima stava eseguendo lavori nella zona del palazzetto dello sport che sarebbero durati fino al pomeriggio, ed aggiungeva altresì che la documentazione comprovante tale situazione ancorchè richiesta all’ENEL non era stata mai consegnata. Il reclamo è infondato. Non può che confermarsi la decisione del Giudice sportivo il quale, nell’infliggere la punizione della perdita della gara in conseguenza della sua sospensione poco dopo l’inizio a causa di continue interruzioni della corrente elettrica, rilevava correttamente come nessuna documentazione era stata prodotta in ordine agli asseriti lavori eseguiti dall’ENEL. La mancanza di una idonea documentazione al riguardo è, peraltro, confermata dal reclamo nel quale ci si limita a riferire di una richiesta inoltrata all’Enel rimasta del tutto priva di ogni riscontro. 7 Deve pertanto riconoscersi la correttezza della decisione di prime cure che addebitava, in assenza di elementi tali da indurre a diversa conclusione, la responsabilità alla squadra ospitante Diavoli. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società AC 5 Diavoli di Villorba (Treviso). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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