F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e su www.figc.it 12. RICORSO CALC. DAVIDE CARNEVALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA COLLIGIANA/GAVORRANO DEL 6.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 9.3.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e su www.figc.it 12. RICORSO CALC. DAVIDE CARNEVALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA COLLIGIANA/GAVORRANO DEL 6.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 9.3.2016) Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 116 del 9.3.2016, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornata effettive di gara al calciatore Davide Carnevale. Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Colligiana/Gavorrano, disputato il 6.3.2016, il Carnevale, in reazione a una condotta provocatoria e violenta di un calciatore avversario, lo colpiva con un pugno al volto. Avverso tale provvedimento calciatore Davide Carnevale ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto dell’11.3.2016, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 21.3.2016, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Davide Carnevale, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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