F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/TFN del 27 Maggio 2016 (199) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE BOVE (Amministratore Unico della Società FC Catanzaro Spa dall’8 aprile 2008 al 23 agosto 2009), ANTONIO AIELLO (Amministratore Unico della Società FC Catanzaro Spa dal 23 agosto 2009 al 17 novembre 2010), FILIPPO CATALANO (Procuratore Speciale a tempo indeterminato dal 7 maggio 2010 fino alla data del fallimento della Società FC Catanzaro Spa), FRANCESCO CORAPI, IVANO CIANO, ALESSANDRO BRUNO, CIRO DE FRANCO, GIUSEPPE BENINCASA, ANTONIO MONTELLA, MANOLO MOSCIARO, ROBERTO MANCINELLI, ALESSANDRO VONO, DAVIDE LODI, ROBERTO DI MAIO, STEFANO DI CUONZO, GIOVAN GIUSEPPE DI MEGLIO (Calciatori tesserati all’epoca dei fatti per la Società FC Catanzaro Spa), CATALDO CERAVOLO (all’epoca dei fatti Agente di calciatori), ROBERTO AMODIO (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società SS Juve Stabia Srl), ALFONSO FAIELLA (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società ASG Nocerina Srl), Società SS JUVE STABIA Srl – (nota n. 10443/827pf10-11 – 158pf11-12 – 139pf13-14 AM/ma del 31.3.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/TFN del 27 Maggio 2016 (199) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE BOVE (Amministratore Unico della Società FC Catanzaro Spa dall’8 aprile 2008 al 23 agosto 2009), ANTONIO AIELLO (Amministratore Unico della Società FC Catanzaro Spa dal 23 agosto 2009 al 17 novembre 2010), FILIPPO CATALANO (Procuratore Speciale a tempo indeterminato dal 7 maggio 2010 fino alla data del fallimento della Società FC Catanzaro Spa), FRANCESCO CORAPI, IVANO CIANO, ALESSANDRO BRUNO, CIRO DE FRANCO, GIUSEPPE BENINCASA, ANTONIO MONTELLA, MANOLO MOSCIARO, ROBERTO MANCINELLI, ALESSANDRO VONO, DAVIDE LODI, ROBERTO DI MAIO, STEFANO DI CUONZO, GIOVAN GIUSEPPE DI MEGLIO (Calciatori tesserati all’epoca dei fatti per la Società FC Catanzaro Spa), CATALDO CERAVOLO (all’epoca dei fatti Agente di calciatori), ROBERTO AMODIO (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società SS Juve Stabia Srl), ALFONSO FAIELLA (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società ASG Nocerina Srl), Società SS JUVE STABIA Srl - (nota n. 10443/827pf10-11 - 158pf11-12 - 139pf13-14 AM/ma del 31.3.2016). Il patteggiamento Alla riunione odierna, la Procura Federale, il Sig. Roberto Amodio e la Società SS Juve Stabia Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Roberto Amodio e la Società SS Juve Stabia Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Roberto Amodio, sanzione della ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.000,00 (mille/00); pena base per la Società SS Juve Stabia Srl, sanzione della ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.000,00 (mille/00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per il Sig. Roberto Amodio; - ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la Società SS Juve Stabia Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rinvia la trattazione del procedimento alla riunione del 14.7.2016 ore 14.30, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.
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