F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/TFN del 31 Maggio 2016 (149) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSTANTINO NICOLETTI (dal 18.11.2013 al 17.12.2013, Amministratore Unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) – (nota n. 8976/422 pf13-14 AM/ma del 1.3.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/TFN del 31 Maggio 2016
(149) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSTANTINO NICOLETTI (dal 18.11.2013 al 17.12.2013, Amministratore Unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) - (nota n. 8976/422 pf13-14 AM/ma del 1.3.2016).
Letti gli atti, visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 3 febbraio 2016 nei confronti di a) Il Sig. Roberto Benigni, amministratore unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa dal 26.11.2009 e al 30.09.2013, nonché socio di riferimento sino alla data del fallimento, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1 del CGS della F.I.G.C.), nonché dell’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e dell’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per responsabilità della mala gestio che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale della Società, in particolare per non avere garantito l’equilibrio finanziario e non aver ridotto i costi e l’eccessivo indebitamento, per aver protratto una situazione di grave dissesto finanziario, nonché per non aver proceduto alla ricapitalizzazione della stessa in qualità di socio di riferimento, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento; b) Il Sig. Guido Mannocchio, Presidente del Cda dell’Ascoli Calcio 1898 Spa dal 30.9.13 al 18.11.13, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1 del CGS), nonché dell’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF e dell’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per aver contribuito, con la propria gestione, al dissesto economico-patrimoniale dell’Ascoli Calcio 1898 Spa e, in particolare, per non aver proceduto al risanamento della Società e per non aver presentato in proprio istanza di fallimento, nonostante la grave situazione di squilibrio finanziario e patrimoniale della stessa per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento; c) Il Sig. Alessandro Tentoni, consigliere delegato della Società Ascoli Calcio 1898 Spa dal 30.9.13 al 18.11.13, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1 del CGS), nonché dell’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF e dell’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per aver contribuito, con la propria gestione della Società, al dissesto economico-patrimoniale dell’Ascoli Calcio 1898 Spa e, in particolare, per non aver proceduto al risanamento della Società e per non aver presentato in proprio istanza di fallimento, nonostante la grave situazione di squilibrio finanziario e patrimoniale della Società stessa e per non aver espresso dissenso rispetto alla gestione del Presidente per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento; d) Il Sig. Costantino Nicoletti, amministratore unico dell’Ascoli Calcio 1898 Spa dal 18.11.2013 al 17.12.2013 (data della sentenza di fallimento), per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1 del CGS della F.I.G.C.), nonché dell’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF e dell’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per aver contribuito, con la propria gestione della Società, al dissesto economico-patrimoniale dell’Ascoli Calcio 1898 Spa e, in particolare, per non aver proceduto al risanamento della Società e per non aver presentato in proprio istanza di fallimento, nonostante la grave situazione di squilibrio finanziario e patrimoniale della stessa per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento. Preso atto che perveniva a questo Tribunale istanza del difensore a cui aveva conferito mandato il Sig. Costantino Nicoletti con la quale, in considerazione di altri impegni professionali concomitanti con la udienza fissata per il 12 maggio 2016, chiedeva differimento della stessa. Rilevato che il Tribunale, dopo aver sentito la Procura, in detta riunione stralciava la posizione del NIcoletti e rinviava l’esame della sua posizione all’udienza del 26 maggio 2016. Ascoltato in questa ultima riunione il rappresentante della Procura Federale Prof. Giuseppe Catalano il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità del soggetto deferito chiedendo l’irrogazione della seguente sanzione: - per Costantino Nicoletti: 4 (quattro) mesi di inibizione e € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda; ascoltato altresì il difensore del Nicoletti il quale ha concluso per il proscioglimento del proprio assistito. Considerato che il deferimento è intervenuto a seguito del fallimento dell’Ascoli Calcio 1898 Spa dichiarato con sentenza del 17 dicembre 2013. Ritenuto che anche il Nicoletti, come tutti gli altri soggetti deferiti, ha rivestito ruoli rilevanti nella gestione dell’Ascoli Calcio; in particolare il Nicoletti ha ricoperto la carica di amministratore unico della Società anche se soltanto nell’ultimo mese di vita della stessa prima del fallimento. Valutato che il ruolo preminente nell’Ascoli Calcio è stato assunto sicuramente dal Sig. Roberto Benigni al quale è stata ascritta, con decisione n. 82/2016 di questo Tribunale, in modo preponderante la responsabilità della mala gestio che ha provocato il dissesto economico-patrimoniale della Società. Considerato però che anche al Nicoletti, seppur con le limitazioni del caso legate al breve periodo in cui ha ricoperto la carica, va ascritta la responsabilità per non aver dato corsoad alcuna iniziativa diretta a mitigare la situazione critica della Società o addirittura per favorire la chiusura della stessa. P.Q.M. In accoglimento del deferimento, accertata la responsabilità del Nicoletti irroga la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) e della ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).
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