F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/CFA del 22 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CFA del 26 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. CORNAREDO, AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO JUNIORES CALCIO A 5 LOMBARDIA CANNETO C5/ASD REAL CORNAREDO DEL 24/10/2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 28 del 29/10/2015 – Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale – presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 31/TFT del 12/11/2015)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/CFA del 22 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CFA del 26 Maggio 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. CORNAREDO, AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO JUNIORES CALCIO A 5 LOMBARDIA CANNETO C5/ASD REAL CORNAREDO DEL 24/10/2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 28 del 29/10/2015 - Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale – presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 31/TFT del 12/11/2015)
Con ricorso per revisione ex art 39 C.G.S. la A.S.D. Real Cornaredo impugnava la Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale – presso il Comitato Regionale Lombardia di cui Com. Uff. n. 31/TFT del 12.11.2015. A sostegno del ricorso deduceva che, effettivamente, all’atto della partita disputata il 24.10.2015 contro la squadra Lombardia Canneto C5 il calciatore Leone Andrea risultava in posizione irregolare di tesseramento per mancanza delle firme dei genitori. Precisava poi che il tesseramento si era perfezionato con la firma della sola madre in data 15.10.2015 dopo la decisione della Corte Sportiva di appello territoriale. Ciò giustificherebbe la richiesta di revisione della decisione impugnata. La Corte osserva che la questione così prospettata non può ricondursi ad una ipotesi di revisione la quale, ai sensi della vigente disciplina (art. 39 C.G.S.), è ammissibile solo in presenza di sopravvenienza o scoperta di nuove prove dopo che la decisione impugnata è divenuta irrevocabile. Nel caso in specie non si tratta, con evidenza, di scoperta o sopravvenienza di nuove prove bensì di un fatto (il tesseramento perfezionato) che è avvenuto in epoca successiva alla gara ed in epoca successiva alla decisione impugnata. Da qui l’evidente inammissibilità della richiesta di revisione Per questi motivi la C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Cornaredo di Cornaredo (Milano). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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