F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100/CFA del 07 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CFA del 26 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL SIG. TRIACCA EMANUELE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI 60 GIORNI INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 7329/258 PF15-16/GC/VDB DEL 25.1.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 46 del 25.2.2016)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100/CFA del 07 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CFA del 26 Maggio 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO DEL SIG. TRIACCA EMANUELE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI 60 GIORNI INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 7329/258 PF15-16/GC/VDB DEL 25.1.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 46 del 25.2.2016)
Il sig Emanuele Triacca ha proposto ricorso avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 25.2.2016 con la quale gli è stata comminata la sanzione di 60 giorni di inibizione in qualità di Presidente della A.S.D. Paderno Dugnano, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. “per avere consentito e comunque non impedito che il suo Direttore generale sig. Mazzola Pietro effettuasse opera di inopportuno proselitismo nei confronti del calciatore Palomba Stefano in costanza di suo regolare tesseramento per la A.S.D. Solese, omettendo di avvertire la società di appartenenza”. Avverso tale decisione il sig. Emanuele Triacca ha proposto ricorso deducendo il fatto che nel giugno 2015, ovvero nel momento in cui si sarebbe verificata la violazione, non rivestiva la carica di Presidente della A.S.D. Paderno Dugnano, ma solo quella di allenatore della squadra allievi, essendo divenuto Presidente soltanto nel luglio 2015. Il ricorso merita accoglimento in quanto dal foglio di censimento della Stagione Sportiva 2014/2015 che è stata acquisita agli atti risulta confermato che il sig. Emanuele Triacca non rivestiva la carica di Presidente della A.S.D. Paderno Dugnano bensì quella di allenatore degli allievi. Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del il ricorso come sopra proposto dal Sig. Triacca Emanuele, annulla la sanzione dell’inibizione inflitta al reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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