F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 128/CFA del 19 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CFA del 26 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. EMANUELE FANÌ, QUALE TESSERATO E RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA SOCIETÀ FROSINONE, – AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO TESSERATO, RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., 36 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, 36 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C. E 23 N.O.I.F. – NOTA N. 5442/72 PF 14-15/FDL/DL DELL’1.12.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 70 del 19.4.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 128/CFA del 19 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CFA del 26 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. EMANUELE FANÌ, QUALE TESSERATO E RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA SOCIETÀ FROSINONE, - AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO TESSERATO, RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., 36 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, 36 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C. E 23 N.O.I.F. – NOTA N. 5442/72 PF 14-15/FDL/DL DELL’1.12.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 70 del 19.4.2016) La Procura Federale, con atto 22.2.2016, ha deferito - unitamente ad altri tesserati estranei al presente giudizio per intervenuto patteggiamento - il responsabile del Settore Giovanile della Frosinone Calcio S.r.l., sig. Emanuele Fani, nonché la detta società a titolo di responsabilità oggettiva, “per violazione degli artt. 1 bis comma 1 C.G.S. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al C.U. n. 1 del predetto Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2014/2015 /(art. 2.6), 38 del Regolamento del Settore Tecnico e 23 delle N.O.I.F., per aver posto in essere una condotta lesiva dei principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti i tesserati F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, consistente nell’aver sottoposto nel mese di agosto 2014, ad un provino il calciatore Jacopo Cerrone, successivamente tesserato con la propria società Frosinone Calcio, senza aver preventivamente richiesto la preventiva autorizzazione al Comitato Regionale Lazio-LND. Il deferimento veniva discusso innanzi il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, nella seduta del 14 aprile 2016, comparsi il rappresentante della Procura ed il difensore degli incolpati; a conclusione della discussione, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 70/T.F.N. del 19.4.2016, il detto Tribunale irrogava nei confronti degli odierni reclamanti la sanzione dell’inibizione per tre mesi al sig. Emanuele Fani e l’ammenda di €. 1.500,00 alla soc. Frosinone Calcio, ritenendo fondati gli addebiti contestati. Secondo il primo Giudice risultava comprovato che l’Emanuele Fani, nella dedotta qualità, nell’agosto 2014 aveva sottoposto ad un provino il giovane calciatore Jacopo Cerrone, successivamente tesserato per la propria società, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale di 2 competenza come disposto dalla vigente normativa, in quanto, all’epoca, l’atleta risultava tesserato per altro sodalizio. Avverso tale sanzione ha proposto reclamo la soc. Frosinone, anche a nome e nell’interesse del proprio dirigente, deducendo due motivi di ricorso che possono unitamente considerarsi, con i quali ha eccepito l’inesistenza della violazione dal momento che nel già ricordato agosto 2014 il Cerrone era svincolato e tale situazione di tesseramento determinava l’inesistenza delle contestate violazioni, realizzabili soltanto nel caso in cui il calciatore sottoposto a provino non fosse tesserato per alcun altra società. A sostegno del reclamo così svolto venivano prodotti taluni documenti fra i quali propongono particolare rilevanza lo Storico federale relativo ai movimenti del giovane Jacopo Cerrone ed il Modulo Variazione di Tesseramento dello stesso per la stagione 2014/2015. Il reclamo veniva discusso nella seduta del 18.5.2016 alla quale partecipavano sia il rappresentante della Procura, sollecitando la conferma della statuizione di primo grado, sia il difensore del ricorrente, che chiedeva l’accoglimento dell’impugnazione. A giudizio della Corte il reclamo merita positiva delibazione. In effetti, la normativa ritenuta violata sancisce la condotta illecita e, quindi, sanzionabile, qualora ai raduni di prova organizzati da società affiliata alla F.I.G.C. partecipino, senza la preventiva autorizzazione del competente Comitato, giovani atleti tesserati per altra società, mentre nel caso di specie, come documentano le certificazioni sopra richiamate, risulta chiaramente che il vincolo dello Jacopo Cerrone in favore della Roccasecca S. Tommaso era cessato alla data del 30 giugno 2014, mentre il “provino” era stato effettuato nel successivo mese di agosto, in tal modo difettando il requisito fondamentale per ritenere la responsabilità delle parti reclamanti, costituito dal tesseramento del calciatore in favore di altro sodalizio al momento in cui effettuava partecipazione alla prova. Del resto, in relazione ad altro giovane atleta, Amadouh Bah, la cui posizione era identica a quella del Cerrone, la stessa Procura Federale aveva ritenuto di non procedere ad alcun deferimento, adottando evidente discriminazione fra due situazioni totalmente sovrapponibili e meritevoli di identica considerazione. Per questi motivi la C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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