COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 26/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TORRICELLA SICURA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 250,00 INFLITTA DAL G.S IN RELAZIONE ALLA GARA CELLINO CALCIO – TORRICELLA SICURA DISPUTATA L’8.5.16 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N°54 DEL 12.5.16 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 26/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TORRICELLA SICURA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 250,00 INFLITTA DAL G.S IN RELAZIONE ALLA GARA CELLINO CALCIO – TORRICELLA SICURA DISPUTATA L’8.5.16 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N°54 DEL 12.5.16 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Torricella Sicura ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. con la seguente motivazione: “ …. Per intemperanze dei propri sostenitori, che a fine gara lanciavano fumogeni senza conseguenze, e danneggiavano la recinzione dell'impianto sportivo. Si fa obbligo di risarcire il danno, se richiesto e documentato, alla società Cellino Calcio …. ”. Ha dedotto l’appellante l’insussistenza dei fatti addebitati, in quanto la responsabilità del lancio di fumogeni sarebbe stata addebitabile ai sostenitori della società ospitante. L’arbitro della gara in sede di supplemento, nel confermare gli originari riferimenti, ha specificato che il lancio di un fumogeno di colore blu, che lo aveva costretto a sospendere la gara, era imputabile ai sostenitori del Torricella Sicura, i quali avevano piegato anche la rete di recinzione verso l’interno del terreno di gioco. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Anche alla luce del supplemento di rapporto rimesso dal direttore di gara, appare evidente la responsabilità dei sostenitori della società appellante in merito ai fatti che hanno dato origine alla sanzione pecuniaria. Da ciò consegue che la decisione del primo giudice deve essere confermata. Per questi motivi, la Corte, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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