COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 26/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE DIAMANTI ALESSANDRO (A.S.D. GLADIUS PESCARA 2010), AVVERSO LA SQUALIFICA AL 30.6.2020, INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GLADIUS PESCARA 2010 / CEPAGATTI RED DEVILS, DISPUTATA IL 31.1.16 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. N°36 DEL 4.2.16 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 26/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE DIAMANTI ALESSANDRO (A.S.D. GLADIUS PESCARA 2010), AVVERSO LA SQUALIFICA AL 30.6.2020, INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GLADIUS PESCARA 2010 / CEPAGATTI RED DEVILS, DISPUTATA IL 31.1.16 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. N°36 DEL 4.2.16 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, il calciatore ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere il medesimo colpito con un violento pugno sulla nuca il direttore di gara, facendolo avanzare di alcuni metri e causandogli dolore tanto da costringerlo alla sospensione dell’incontro ed a recarsi, successivamente, all’Ospedale di Lanciano ove gli veniva diagnosticata una prognosi dapprima di sette giorni e, dopo gli esami specialistici, di quindici giorni. L’appellante ha dedotto e ribadito in sede di audizione che il calciatore si sarebbe limitato a protestare violentemente spingendo il direttore di gara involontariamente perdendo l’equilibrio, ma non certamente a colpirlo con un pugno alla nuca, tanto da provocargli le conseguenze descritte nella documentazione sanitaria allegata che, peraltro, non deporrebbe per la prognosi refertata. Ha, altresì, dedotto la contraddittorietà tra i singoli rapporti arbitrali ed ha chiesto la sospensione del presente procedimento, in attesa della definizione dell’esposto fatto pervenire alla Procura Federale. L’arbitro della gara, in sede di supplemento e sentito a chiarimenti in ordine alla volontarietà del gesto compiuto dal Diamanti e sull’entità delle lesioni subite in conseguenza di tale gesto, ha confermato gli originari riferimenti, precisando che l’episodio sarebbe stato frutto di volontarietà e gli avrebbe causato notevoli danni fisici e morali, tanto da impedirgli proseguire la gara e da costringerlo a ricorrere alle cure dei sanitari. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Preliminarmente ritiene questo Collegio di non poter accedere alla richiesta di sospensione del procedimento, non essendogli attribuito dal C.G.S. un simile potere. Va, anzitutto, premesso che, dalle approfondite indagini condotte da questa Corte mediante anche l’audizione personale dell’arbitro, deve essere esclusa la possibilità che il gesto compiuto dal Diamanti sia stato frutto di involontarietà a seguito di una presunta caduta accidentale, non essendo verosimile tale ipotesi. In ordine alle conseguenze del comportamento da quest’ultimo tenuto, va rilevato che esorbita dai poteri di questo Organo esprimere valutazioni di natura medico legale sulle certificazioni prodotte, ma che comunque la intensità del pugno inferto alla nuca dell’arbitro, ha indubbiamente causato lesioni, quali quelle risultanti dalla certificazione sanitaria, tali da impedire allo stesso di proseguire la gara. A conferma di ciò sta il fatto che lo stesso ha riferito che le conseguenze di tali lesioni sono perdurate anche nel giorno seguente al termine della gara. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene che la sanzione del primo giudice debba essere integralmente confermata anche per quanto concerne il provvedimento relativo all’applicazione delle misure amministrative a carico della società ai sensi delle nuove disposizioni previste dall’art. 16 comma 4 bis C.G.S. e C.U. n°104/a F.I.G.C. del 17.12.2014. Per quanto precede la Corte, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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