COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°58 del 01/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VILLA 2015 AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO (AMMENDA DI € 300,00 E DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2016 DEL PRESIDENTE LEOMBRUNO SILVIO IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA 2015 / PALOMBARO, DISPUTATA IL 24.4.16 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. N°52 DEL 28.4.16 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°58 del 01/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VILLA 2015 AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO (AMMENDA DI € 300,00 E DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2016 DEL PRESIDENTE LEOMBRUNO SILVIO IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA 2015 / PALOMBARO, DISPUTATA IL 24.4.16 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. N°52 DEL 28.4.16 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. Villa 2015 ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: “Euro 300,00 VILLA 2015 perché veniva consentito di sostare nello spazio antistante gli spogliatoi a persona non inserita in distinta, successivamente identificata come il Presidente della società, il quale per tutta la durata del 2º tempo ed al termine della stessa, metteva in atto comportamento gravemente antisportivo. -Rapporto A. e A.A.; Leombruno Silvio perché, non inserito in distinta, per tutta la durata del 2º tempo, sostava nello spazio antistante gli spogliatoi, nonostante venisse più volte invitato dall'arbitro ad uscire dal recinto di gioco, insultava e minacciava l'arbitro ed i suoi assistenti. A fine gara, lo stesso metteva in atto proteste particolarmente smodate nei confronti della Terna arbitrale strattonando il direttore di gara e assumendo un comportamento aggressivo nei confronti dei tesserati della squadra avversaria. Rapporto A. e A.A.”. La società appellante ha dedotto l'eccessività delle sanzioni in quanto il proprio Presidente si era recato all’interno del recinto perché si era formato un pericoloso assembramento di calciatori e dirigenti di due squadre di terza categoria che avrebbero dovuto disputare la partita successiva a quella in corso e si era, pertanto, adoperato, per riportare la calma tra gli stessi. Inoltre il Leombruno non avrebbe compiuto gli atti contestati. Ha, pertanto, concluso per la revoca o per la riduzione delle sanzioni impugnate. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti ribadendo che il Leombruno lo aveva strattonato a fine gara, strappandogli la maglia della divisa e rivolgendogli reiterate ingiurie. Lo stesso, inoltre, aveva aggredito nell’occasione con pugni e calci i calciatori e i dirigenti avversari fermandosi solo grazie all’intervento di altri calciatori e dirigenti. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Anche alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, risulta in maniera inequivocabile che lo stesso Leombruno si è reso responsabile di grave comportamento non solo in danno dell’arbitro, ma anche nei confronti dei dirigenti e calciatori della squadra avversaria. La sanzione del primo giudice risulta, pertanto, congrua ed adeguata a tale comportamento. Per quanto riguarda, invece, la sanzione dell’ammenda, ritiene questa Corte che la stessa debba essere aggravata in considerazione dei gravi fatti contestati al Presidente della società Villa 2015 e, quindi, per responsabilità oggettiva della stessa, nonché in considerazione della categoria di pertinenza. Per quanto precede la Corte, DELIBERA di respingere l’appello, infliggendo nel contempo alla società Villa 2015 l’ammenda di € 500,00. Dispone, altresì, incamerarsi la tassa d’appello versata.
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