COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°58 del 01/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GIOVANILE CHIETI AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO (PENALIZZAZIONE TRE PUNTI IN CLASSIFICA; AMMENDA DI € 1.000,00; SQUALIFICA AL CALCIATORE FAYE MODOU FINO AL30.9.2016; INIBIZIONE AI DIRIGENTI PICCIANI MORENO, LOMBARDI BIAGIO E PETRINI SERGIO FINO AL 30.10.2017) IN RELAZIONE ALLA GARA MANOPPELLO ARABONA / GIOVANILE CHIETI, DISPUTATA IL 17.4.16 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE (C.U. N°51 DEL 21.4.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°58 del 01/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GIOVANILE CHIETI AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO (PENALIZZAZIONE TRE PUNTI IN CLASSIFICA; AMMENDA DI € 1.000,00; SQUALIFICA AL CALCIATORE FAYE MODOU FINO AL30.9.2016; INIBIZIONE AI DIRIGENTI PICCIANI MORENO, LOMBARDI BIAGIO E PETRINI SERGIO FINO AL 30.10.2017) IN RELAZIONE ALLA GARA MANOPPELLO ARABONA / GIOVANILE CHIETI, DISPUTATA IL 17.4.16 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE (C.U. N°51 DEL 21.4.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. Giovanile Chieti ha impugnato e chiesto la revoca delle sanzioni sopra specificate, ovvero in via subordinata la riduzione delle stesse, adottate dal G.S. con le seguenti motivazioni: “Visto il referto di gara nel quale si riferisce quanto segue: - al min. 40º del secondo tempo il calciatore CARDINALE Stefano della Società Manoppello Arabona veniva espulso dal campo per doppia ammonizione. Dopo la notifica del provvedimento arbitrale, colpiva con un pugno in volto il calciatore avversario FAYE Modou, senza conseguenze, e gli rivolgeva frase di contenuto discriminatorio per motivi di razza; - al min. 40º del secondo tempo,il calciatore FAYE Modou della Società Giovanile Chieti veniva espulso dal campo perché, in reazione all'aggressione subita, colpiva con un violento pugno in volto il calciatore avversario CARDINALE Stefano,procurandogli un evidente rigonfiamento. Lo stesso giocatore al termine dell'incontro rivolgeva frase ingiuriosa all'arbitro; - al termine della gara, mentre l'arbitro si allontanava dall'impianto sportivo a bordo di un'automobile condotta dal padre, veniva inseguito da tre autovetture con a bordo dirigenti e calciatori della Società Giovanile Chieti, una delle quali, dopo circa un chilometro, metteva in atto una manovra pericolosa sorpassando e tagliando la strada all'automobile del direttore di gara, costringendolo così a fermarsi, mentre le altre due autovetture si fermavano dietro, impedendogli ogni fuga. Nell'immediatezza uscivano dai detti veicoli una quindicina di persone, tra le quali l'arbitro poteva riconoscere con certezza soltanto il dirigente responsabile PICCIANI Moreno, l'allenatore LOMBARDI Biagio, il massaggiatore PETRINI Sergio ed il giocatore FAYE Modou, che insultavano ripetutamente l'arbitro ed il suo familiare, i quali poterono proseguire la marcia soltanto dopo alcuni minuti. - Considerato, per quanto sopra riportato: - che l'episodio avvenuto alla fine della gara risulta essere di particolare gravità, sia per la oggettiva pericolosità della manovra posta in essere dai conducenti delle autovetture protagoniste dell'inseguimento, sia perché il comportamento assunto dai dirigenti della Società Giovanile Chieti è risultato particolarmente diseducativo nei riguardi dei tesserati minorenni che si trovavano all'interno delle dette autovetture; - che si debba tener conto della categoria di appartenenza quale condizione aggravante ai fini della determinazione delle sanzioni da comminare alla Società Giovanile Chieti, in termini di responsabilità oggettiva, ed ai suoi dirigenti,in termini di responsabilità diretta. - Visti gli artt. 3,4,11,18,e 19 C.G.S. d e l i b e r a 1) di infliggere alla Società GIOVANILE CHIETI la sanzione della penalizzazione di tre punti in classifica; 2) di infliggere alla stessa Società l'ammenda di Euro 1.000,00; 3) di inibire i sig.ri PICCIANI Moreno (dirigente), LOMBARDI Biagio (allenatore) e PETRINI Sergio (massaggiatore), tutti della Società GIOVANILE CHIETI, fino al 30.10.2017; 4) di squalificare il calciatore FAYE Modou della Società GIOVANILE CHIETI fino al 30.9.2016; 5) di squalificare il calciatore CARDINALE Stefano della Società MANOPPELLO ARABONA fino al 30.9.2016; 6) di demandare al C.R. Abruzzo gli eventuali ulteriori adempimenti di competenza”. La società appellante ha dedotto che i tesserati della società Manoppello Arabona avevano provocato gli incidenti che avevano indotto l’arbitro ad assumere i provvedimenti descritti e che la stessa società, pertanto, doveva essere sanzionata con la perdita della gara e l’ammenda di € 1.000,00 o, in via subordinata, con l’applicazione della sanzione di tre punti di penalizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 11, C.G.S.. Depositava inoltre un video riproducente, a suo dire, le fasi della gara oggetto di contestazione e chiedeva disporsi l’audizione dei sigg.ri Lombardi, Picciani e Petrini. Ha concluso, pertanto, per l’annullamento delle sanzioni o per la riduzione delle stesse. La società appellante, pur avendo chiesto di essere ascoltata, non è comparsa nell’orario stabilito dinanzi alla Corte, nonostante regolare invito. L’arbitro della gara, in sede di supplemento ha confermato gli originari riferimenti precisando che, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, il proprio genitore, che lo aveva accompagnato in quanto minorenne non in possesso della patente di guida, non aveva rivolto insulti al gruppo di persone della stessa società appellante e si era, invece, qualificato come ufficiale di polizia giudiziaria per riportare la situazione alla normalità, ottenendo ulteriori insulti. Osserva la Corte che le sanzioni inflitte al calciatore Faye Modou e ai dirigenti Picciani, Lombardi e Petrini devono essere integralmente confermate, in quanto congrue ed adeguate al grave comportamento tenuto dagli stessi, quanto al primo, per i fatti accaduti nel post – partita e, quanto ai secondi, per le gravi responsabilità che si sono assunti nel deliberare di rendersi autori di fatti che avrebbero potuto avere conseguenze decisamente più gravi mettendo in pericolo le sorti di minori di età che avevano coinvolto nei fatti stessi. Quanto, invece, alla sanzione accessoria della penalizzazione di tre punti in classifica, ritiene la Corte di non condividere la decisione del primo giudice in quanto, nella fattispecie, il fatto contestato è stato fine a se stesso e non ha fortunatamente comportato conseguenze dannose alle persone o alle cose. Allo stesso modo, deve essere ridotta la sanzione pecuniaria in ragione della categoria di pertinenza della società appellante e delle limitate risorse economiche di cui esse dispongono. Per quanto precede la Corte, DELIBERA di revocare la sanzione della penalizzazione di tre punti in classifica; di ridurre la l’ammenda ad € 500,00, confermando nel resto la decisione impugnata. Dispone, infine, restituirsi la tassa d’appello versata.
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