COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 120 del 24 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO REAL FRATTAMINORE – GARA REAL FRATTRAMINORE – VIRTUS AFRAGOLA SOCCER DEL 22/5/16

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 120 del 24 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO REAL FRATTAMINORE – GARA REAL FRATTRAMINORE – VIRTUS AFRAGOLA SOCCER DEL 22/5/16 Il G.S.T., f.f., letti gli atti ufficiali di gara ed il reclamo proposto ritualmente dalla società Real Frattaminore; rilevato che la società reclamante deduce che l’assistente di parte dell’arbitro, Sig. Chianese Patrizio, ha preso parte alla gara pur non essendo tesserato per la società ASD Virtus Afragola Soccer e quindi in posizione irregolare; considerato che il direttore di gara nel referto evidenziava che i Sigg.ri Giglio Biagio; Mancini Simone; Massarini Domenico; Giorgio Christian; non erano riportati sul tabulato esibito dalla società ASD Virtus Afragola Soccer; rilevato che, da indagini effettuate presso gli Uffici competenti FIGC, è emerso che il Sig. Chianese Patrizio non risulta censito come dirigente né risulta essere tesserato come calciatore della società ASD Virtus Afragola Soccer mentre i Sigg.ri Giglio Biagio; Mancini Simone; Massarini Domenico; Giorgio Christian; risultavano tesserati per quest’ultima società in tempo utile per disputare la gara in oggetto; rilevato, pertanto, che il reclamo, così come proposto, appare meritevole di accoglimento; tutto ciò premesso letto l’art. 63, comma 2, NOIF nonché gli artt. 17, 18 e 19 del Codice di Giustizia Sportiva; DELIBERA a) riaccogliere il reclamo e per l’effetto b) di infliggere alla società Virtus Afragola Soccer la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; c) di inibire il sig. Biagio Castaldo, dirigente della società Virtus Afragola Soccer fino a tutto il 31/XII/2016 per avere consentito di prendere parte alla gara, per svolgere le funzioni di Assistente dell’arbitro, un soggetto né censito quale dirigente né tesserato quale calciatore. Tale sanzione tiene conto della conclusione imminente del Campionato nonché della pausa estiva; d) di infliggere alla società Virtus Afragola Soccer l’ammenda di € 135.00 (centotrentacinque) per le motivazioni innanzi precisate; e) di mandare ad altra parte del C.U. per i provvedimenti di espulsione e di ammonizione adottati per la partita in oggetto; f) di restituire la tassa reclamo alla società Real Frattaminore.
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