COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 121 del 26 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 147. DELIBERA C.S.A.T. – Ricorso in appello presentato dalla società Sporting S.Antimo in riferimento alla gara Sporting S. Antimo – Libertas Cicciano del 28.02.2016, Campionato di Seconda Categoria 23.05.2016 Proc. 224 2015-16: gara Sporting Sant Antimo – Libertas Cicciano del 28.02.2016

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 121 del 26 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 147. DELIBERA C.S.A.T. – Ricorso in appello presentato dalla società Sporting S.Antimo in riferimento alla gara Sporting S. Antimo – Libertas Cicciano del 28.02.2016, Campionato di Seconda Categoria 23.05.2016 Proc. 224 2015-16: gara Sporting Sant Antimo - Libertas Cicciano del 28.02.2016 Con delibera pubblicata a pag. 2614 del C.U. 116 del 12.5.2016 il G.S.T., ritenuta - su reclamo della società Libertas Cicciano - la posizione irregolare del calciatore Vituli Mario (asseritamente colpito da squalifica sino a tutto il 28/4/2017 in virtù di provvedimento pubblicato sul C.U. 41 del 5/11/2015), infliggeva alla società Sporting Sant Antimo la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l’inibizione al dirigente Borzacchiello Pasquale sino al 31.12.2016. Avverso tale provvedimento interpone appello la Sporting Sant’Antimo evidenziando che il provvedimento pubblicato sul C.U. 41 del 5.11.2015 era stato fatto oggetto di rettifica a pag. 857 del C.U. 47 del 19/11/2015. La Corte Sportiva d’Appello territoriale rileva che l’appello è fondato in quanto effettivamente, il provvedimento pubblicato sul C.U. 41 del 5.11.2015 era stato fatto oggetto di rettifica a pag. 857 del C.U. 47 del 19/11/2015, ove è riportata l’errata corrige del provvedimento di squalifica e viene conseguentemente rettificato il nome del tesserato squalificato (Triola Antonio in luogo di Vitulli Mario). Ne consegue che il calciatore Vitulli Mario poteva legittimamente partecipare alla gara e, conseguentemente, l’infondatezza del reclamo della soc. Libertas Cicciano. PQM Accoglie l’appello e, in riforma della delibera del G.S.T., conferma il risultato acquisito sul campo di 4- 2 a favore della soc. Sporting Sant’Antimo e revoca la sanzione a carico del dirigente Borzacchiello Pasquale. Nulla per la tassa non versata.
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