COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 121 del 26 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 148. DELIBERA C.S.A.T. – Ricorso presentato dalla società Real F.A.C. Marano in riferimento alla gara Mondo Sport – Real F.A.C. Marano del 17.04.2016, Campionato di Seconda Categoria Fasc. 213 2015-16: gara Mondo Sport – Real F.A.C. Marano del 17.04.2016

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 121 del 26 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 148. DELIBERA C.S.A.T. – Ricorso presentato dalla società Real F.A.C. Marano in riferimento alla gara Mondo Sport – Real F.A.C. Marano del 17.04.2016, Campionato di Seconda Categoria Fasc. 213 2015-16: gara Mondo Sport – Real F.A.C. Marano del 17.04.2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; letto il ricorso, rileva la non accoglibilità dello stesso. Invero, la richiesta avanzata dalla ricorrente di assegnarle la vittoria a tavolino per 0-3 si fonda sulla considerazione che i fatti avvenuti nel corso della partita (ingiurie e minacce verso i propri tesserati, invasione di campo e lancio di oggetti verso i propri calciatori, assenza di forze del’ordine) avrebbero spinto il direttore di gara a proseguire la gara allo scopo di difendere l’incolumità sua e della squadra ospite, per cui la partita sarebbe continuata solo proforma. Tuttavia, il referto arbitrale, che costituisce fonte privilegiata di prove, pur dando atto dei gravi accadimenti innanzi indicati, non indica che la gara era continuata solo proforma, ma anzi si limita a dire che la situazione si era tranquillizzata con i calciatori del Mondo Sport che riuscivano ad allontanare i propri tifosi e che la gara riprendeva al 13’. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso proposto dalla società Real F.A.C. Marano. Dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it