COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 121 del 26 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 149. DELIBERA C.S.A.T. – Ricorso in appello presentato dalla società Stregoni Five Soccer in riferimento alla gara Stregoni Five Soccer – Spartak San Nicola del 5.12.2015, Campionato di Calcio a Cinque – serie C1 Fasc. 140 2015-16: gara Stregoni Five Soccer – Spartak San Nicola del 5.12.2015
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 121 del 26 Maggio 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
149. DELIBERA C.S.A.T. – Ricorso in appello presentato dalla società Stregoni Five Soccer in riferimento alla gara Stregoni Five Soccer – Spartak San Nicola del 5.12.2015, Campionato di Calcio a Cinque – serie C1 Fasc. 140 2015-16: gara Stregoni Five Soccer – Spartak San Nicola del 5.12.2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; rilevato che la reclamante, pur convocata per tre riunioni successive, non si presentata a mezzo di proprio rappresentante;letto l’appello, rileva la infondatezza dello stesso. Invero, la Corte rileva, in punto di fato, che, secondo la reclamante, per pochi secondi, secondo al società Spartak San Nicola C5 per circa tre minuti, nel corso della gara, la reclamante si è venuta a trovare senza la presenza e partecipazione alla gara di almeno un calciatore “giovane” nato dal 1° gennaio 1994 in poi. La stessa reclamante ha riconosciuto tale circostanza nelle controdeduzioni presentate al G.S.T. nel giudizio di primo grado. Ad avviso del Collegio ai fini della decisione, non può assumere rilevanza la misurazione del tempo entro il quale si è protratta la descritta situazione, alla luce della normativa applicabile alla fattispecie, la quale, nel fare obbligo di inserire in distinta due calcettisti nati dal 1° gennaio 1997 in poi e due calcettisti nati dal 1° gennaio 1994 in poi, impone “che essi siano presenti nel campo di giuoco dall’inizio della gara e per tutta la sua durata e che uno qualsiasi dele richiamate fasce d’età partecipi alla gara e sia sempre presente…” (C.U. C.R. Campania LND n. 2 del 3.07.2015). Come risulta dagli atti, per stessa ammissione della reclamante (v. controdeduzioni in primo grado), anche se per un tempo ridotto, effettivamente la stessa ha giocato senza la presenza di almeno 1 giovane nato dal 1° gennaio 1994 in poi. P.Q.M. DELIBERA di rigettare l’appello proposto dalla società Stregoni Five Soccer : Dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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