COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 170 DEL 26 MAGGIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.16 a carico di: -calciatore Francesco PATEA, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per essersi indebitamente sostituito ad altro calciatore, il Sig. Federico Altomonte, indicato nella distinta di gara con il n. 2, con conseguente violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 61 delle NOIF; – calciatore Federico ALTOMONTE, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per aver consentito la sua indebita sostituzione con l’altro giocatore Sig. Francesco Patea, con conseguente violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 61 delle NOIF; – Sig. Mario CARONE, quale Presidente della ASD Bianco Calcio, per aver consentito l’indebita sostituzione del giocatore Federico Altomonte indicato in distinta di gara con il n. 2, con l’altro giocatore Francesco Patea non inserito in distinta di gara, così concretando una condotta in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 34 del Regolamento LND e 61 delle NOIF; – società sportiva ASD BIANCO CALCIO, a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva per l’appartenenza alla medesima dei soggetti incolpati al momento di commissione dei fatti, tra cui il Presidente della stessa società sportiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. APPLICAZIONE SANZIONE EX ART.23 DEL C.G.S. A CARICO DI PATEA FRANCESCO.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 170 DEL 26 MAGGIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.16 a carico di: -calciatore Francesco PATEA, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per essersi indebitamente sostituito ad altro calciatore, il Sig. Federico Altomonte, indicato nella distinta di gara con il n. 2, con conseguente violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 61 delle NOIF; - calciatore Federico ALTOMONTE, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per aver consentito la sua indebita sostituzione con l’altro giocatore Sig. Francesco Patea, con conseguente violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 61 delle NOIF; - Sig. Mario CARONE, quale Presidente della ASD Bianco Calcio, per aver consentito l’indebita sostituzione del giocatore Federico Altomonte indicato in distinta di gara con il n. 2, con l’altro giocatore Francesco Patea non inserito in distinta di gara, così concretando una condotta in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 34 del Regolamento LND e 61 delle NOIF; - società sportiva ASD BIANCO CALCIO, a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva per l’appartenenza alla medesima dei soggetti incolpati al momento di commissione dei fatti, tra cui il Presidente della stessa società sportiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. APPLICAZIONE SANZIONE EX ART.23 DEL C.G.S. A CARICO DI PATEA FRANCESCO. IL DEFERIMENTO Il Sostituto Procuratore Federale Delegato, Visti gli atti del procedimento disciplinare n. 338 pf 14/15, avente ad oggetto: “l’accertamento dell’identità del giocatore che ha preso parte alla gara Caulonia 2006 / Bianco Calcio del 26/10/2014 (campionato di promozione), nelle file della soc. Bianco Calcio, sotto le mentite spoglie di Altomonte Federico regolarmente inserito in distinta di gara con il n. 2”; Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, la memoria difensiva presentata dall’allenatore Sig. Vincenzo Leone, per il quale si è proceduto con autonomo deferimento avanti la Commissione Disciplinare competente per il Settore Tecnico, che non ha mutato il quadro probatorio a carico degli altri deferiti; RILEVATO che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine ed in particolare: DOCUMENTI: ELENCO FONTI DI PROVA: -all.1 lettera di designazione prot. n4724/388.pf14-15/AV/mf -all.2 fogli di censimento aggiornati A.S.D. Bianco calcio -all.3 fogli di censimento aggiornati A.S.D. Caulonia 2006 -all.4 posizione tesseramento calciatore Altomonte Federico -all.5 posizione tesseramento calciatore Patea Francesco -all.6 comunicato ufficiale n. 50 del 23/10/2014 del Comitato Regionale Calabria 1. AUDIZIONI: del 15/1/2015 del Sig. Pino Esposito (Arbitro); del 15/1/2015 della Sig.ra Donatella Marziano (Dirigente ASD Caulonia 2006); del 21/1/2015 del Sig. Mario Carone (Presidente ASD Bianco Calcio); del 21/1/2015 del Sig. Vincenzo Leone (Allenatore ASD Bianco Calcio); del 27/1/2015 del Sig. Francesco Patea (attualmente tesserato quale calciatore per Gioiosa Ionica); RITENUTO che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emersa la condotta illegittima dei seguenti soggetti incolpati: 1) il calciatore Francesco Patea, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per essersi indebitamente sostituito ad altro calciatore, il Sig. Federico Altomonte, indicato nella distinta di gara con il n. 2, con conseguente violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 61 delle NOIF; 2) il calciatore Federico Altomonte, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per aver consentito la sua indebita sostituzione con l’altro giocatore Sig. Francesco Patea, con conseguente violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 61 delle NOIF; 3) Mario Carone, quale Presidente della ASD Bianco Calcio, per aver consentito l’indebita sostituzione del giocatore Federico Altomonte indicato in distinta di gara con il n. 2, con l’altro giocatore Francesco Patea non inserito in distinta di gara, così concretando una condotta in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 34 del Regolamento LND e 61 delle NOIF; CONSIDERATO che da tali condotte consegue la responsabilità sia diretta che oggettiva della società sportiva ASD Bianco Calcio alla quale appartenevano e appartengono i soggetti incolpati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, tra cui il Presidente della stessa società sportiva. Per i motivi sopra esposti, vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Michele Licata DEFERI V A a questo Tribunale Federale Territoriale: - il calciatore Francesco Patea, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per essersi indebitamente sostituito ad altro calciatore, il Sig. Federico Altomonte, indicato nella distinta di gara con il n. 2, con conseguente violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 61 delle NOIF; - il calciatore Federico Altomonte, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per aver consentito la sua indebita sostituzione con l’altro giocatore Sig. Francesco Patea, con conseguente violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 61 delle NOIF; - il Sig. Mario Carone, quale Presidente della ASD Bianco Calcio, per aver consentito l’indebita sostituzione del giocatore Federico Altomonte indicato in distinta di gara con il n. 2, con l’altro giocatore Francesco Patea non inserito in distinta di gara, così concretando una condotta in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 34 del Regolamento LND e 61 delle NOIF; - la società sportiva ASD Bianco Calcio, a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva per l’appartenenza alla medesima dei soggetti incolpati al momento di commissione dei fatti, tra cui il Presidente della stessa società sportiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva; IL DIBATTIMENTO Alla riunione del 4 aprile 2016 compariva davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv .Nicola Monaco. Nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale dava atto della trasmissione di un'istanza di rinvio da parte del calciatore Patea Francesco, dichiaratosi disponibile al patteggiamento, ma impossibilitato a comparire alla seduta. La Procura non si opponeva alla richiesta di rinvio e chiedeva la sospensione dei termini del giudizio (ex art.34 bis C.G.C.). Il Tribunale Federale Territoriale rinviava la trattazione del procedimento all’udienza del 16 maggio 2016. Alla riunione compariva davanti a questo Tribunale Federale Territoriale solo il Sostituto Procuratore Federale Avv .Nicola Monaco. Il Tribunale Federale dava atto che era pervenuta istanza di Patea Francesco con la quale il tesserato comunicava di non poter partecipare alla seduta per motivi strettamente personale e proponeva istanza di applicazione di pena ex art.23 del C.G.S. A questo punto il Sostituto Procuratore Federale chiedeva che la posizione di Patea Francesco, previa sospensione dei termini,venisse esaminata in una prossima seduta al fine di acquisire l’eventuale sottoscrizione dell’accordo richiesto dal tesserato; chiedeva inoltre di concludere per gli altri federiti. Il Tribunale federale Territoriale disponeva in conformità provvedendo allo stralcio della posizione del Patea Francesco rinviando per l’acquisizione della sottoscrizione dell’accordo, o in difetto per la decisione, alla seduta del 23 maggio 2016; preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; preso atto che la Società A.S.D. BIANCO CALCIO era stata dichiara inattiva dall’8 gennaio 2015 (C.U. nr. 89); irrogava : per il calciatore ALTOMONTE Federico la squalifica di SESSANTA giorni e quindi fino al 17 LUGLIO 2016;-al Presidente CARONE Mario l’inibizione per SESSANTA giorni e quindi fino al 17 LUGLIO 2016 e l’ammenda di € 500,00; dichiarava non luogo a procedere nei confronti della Società A.S.D. BIANCO CALCIO poiche’ inattiva dall’08 GENNAIO 2015. Nella seduta odierna il Sostituto Procuratore Federale depositava l’accordo raggiunto con il calciatore Patea Francesco relativo all’applicazione di quaranta giorni di squalifica. Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; rileva che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23, C.G.S.. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto del patteggiamento, irroga a PATEA Francesco QUARANTA (40) giorni di squalifica e quindi fino al 4 LUGLIO 2016 e dichiara la chiusura del procedimento a suo carico.
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