COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 25/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. DIALLO FALLOU, sigg. MAGNANI BRUNO, ANSALONI PAOLO e A.S.D. SAVIGNANESE – Camp. Eccellenza

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 25/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. DIALLO FALLOU, sigg. MAGNANI BRUNO, ANSALONI PAOLO e A.S.D. SAVIGNANESE - Camp. Eccellenza Con nota 6.4.2016, n. 10788-444, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. MAGNANI BRUNO, Presidente dell’A.S.D. Savignanese, della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5 , del C.G.S. in relazione agli artt. 10,comma 2, del C.G.S., 39. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. , per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calc. FALLOU DIALLO e di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, nel corso delle gare Savignanese – Pietracuta del 12,9.2015, Sampierana – Savignanese del 19.9.2015, Savignanese – Cervia del 26.9.2015 e Cattolica – Savignanese del 3.10.2016 del Campionato Regionale Juniores; - Il calciatore FALLOU DIALLO, tess. A.S.D. Savignanese, della violazione degli artt. 1 bis commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli artt. 10 comma 2 del C.G.S., 39 e 43, comma 1 e 6 delle N.O.I.F. per avere disputato le 4 gare sopra indicate, nelle fila dell’A.S.D. Savignanese, senza averne titolo perché al momento della commissione dei fatti non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - il sig. ANSALONI PAOLO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Savignanese, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di 3 gare, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il calc. Fallou Diallo, sottoscrivendo la distinta ufficiale delle gare Savignanese – Pietracuta, Sampierana – Savignanese e Savignanese – Cervia, consegnata all’arbitro, nella quale risultava inserito il calciatore predetto , con ciò attestando la regolarità del tesseramento del calciatore, consentendo così che lo stesso partecipasse alle suddette gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - la società A.S.D. SAVIGNANESE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, dirigenti, calciatore e/o soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., realizzate in occasione delle suddette gare. Effettuate ritualmente le notifiche, il calc. DIALLO ha inviato una memoria in cui dichiara di non essere mai stato a conoscenza della sua posizione irregolare e di essere tesserato per l'A.S.D. Savignanese dal 2014 e di avere regolarmente effettuato le prescritte visite mediche in una struttura indicatagli dalla società. Ritiene di non avere colpe specifiche in merito al deferimento e si dichiara disponibile ad una sanzione non superiore ad una giornata di gara. I sigg. Magnani Bruno, anche a nome dell'A.S.D. Savignanese e Ansaloni Paolo hanno fatto richiesta di audizione e sono presenti all'odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 3 giornate di squalifica per il calc. DIALLO FALLOU, 4 mesi di inibizione per il sig. MAGNANI BRUNO, 3 mesi di inibizione per il sig. ANSALONI PAOLO, l'ammenda di € 300 e 2 punti di penalizzazione, da scontare nella stagione sportiva 2016/2017, nel Campionato Regionale Juniores, per l'A.S.D. SAVIGNANESE . Il Tribunale, - letto il deferimento; - letta la memoria del calc. FALLOU; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere : al calc. DIALLO FALLOU 2 giornate di squalifica, al sig. MAGNANI BRUNO 4 mesi di inibizione, al sig. ANSALONI PAOLO 2 mesi di inibizione ed all'A.S.D. SAVIGNANESE l'ammenda di € 200 e 2 puntI di penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2016/2017, nel Campionato Regionale Juniores. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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