COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 25/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. GURRADO LUIGI, sigg. BRUSAPORCI GIAN LUCA, PIZZI ALESSANDRO, GARATTONI MAICOL e A.S.D. PARCO PIRONI – Camp. Calcio a Cinque
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°46 del 25/05/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. GURRADO LUIGI, sigg. BRUSAPORCI GIAN LUCA, PIZZI ALESSANDRO, GARATTONI MAICOL e A.S.D. PARCO PIRONI - Camp. Calcio a Cinque Con nota 06.04.2016 n. 10805 - 828, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. BRUSAPORCI GIAN LUCA, Presidente A.S.D. Parco Pironi , della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 , del C.G.S. in relazione agli artt. 10,comma 2, del C.G.S., art. 61 commi 1 e 5, 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. , per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calc. Gurrado Luigi, e di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, nel corso delle gare ufficiali del Campionato di Calcio a cinque Serie D : SERRAGLIO – PARCO PIRONI del 16.11.2015 ; PARCO PIRONI – FORLIMPOPOLI del 05.12.2015; ONLY SPORT – PARCO PIRONI del 15.01.2016; PARCO PIRONI – ATLETICO JOLANDA del 23.01.2016 e PARCO PIRONI – MODIGLIANA del 30.01.2016 ed in particolare per aver svolto le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra nella gara SERRAGLIO – PARCO PIRONI, sottoscrivendo la relativa distinta di gara con l’attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore di gara, consentendo che il medesimo partecipasse alla gara stessa; - il calc. GURRADO LUIGI, tess. A.S.D. Parco Pironi, per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art 10 comma 2 del C.G.S., 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F, per aver disputato le 5 gare sopra indicate, nelle fila dell’A.S.D. Parco Pironi, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa ; - il sig. PIZZI ALESSANDRO, dirigente accompagnatore ufficiale A.S.D. Parco Pironi della violazione di cui all’ art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 61, commi 1 e 5 , 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di 3 gare del Campionato calcio a cinque Serie D, in cui è stato impiegato in posizione irregolare in quanto non tesserato il calciatore Gurrado Luigi, sottoscrivendo in occasione delle gare sopra indicate le distinte ufficiali consegnate all’arbitro, consentendo cosi che il medesimo partecipasse alle 3 gare; - il sig. GARATTONI MAICOL, dirigente accompagnatore ufficiale A.S.D. Parco Pironi della violazione di cui all’ art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 61, commi 1 e 5 , 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di 1 gara del Campionato calcio a cinque Serie D, in cui è stato impiegato in posizione irregolare in quanto non tesserato il calciatore Gurrado Luigi sottoscrivendo in occasione della gara sopra indicata, la distinta ufficiale consegnate all’arbitro, consentendo cosi che il medesimo partecipasse alla gara; - la società A.S.D. PARCO PIRONI, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. , per i comportamenti messi in essere dai Sigg. Brusaporci Gian Luca, Gurrado Luigi, Pizzi Alessandro e Garattoni Maicol, alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 del C.G.S. Effettuate ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 3 giornate di squalifica per il calc. GURRADO LUIGI, 6 mesi di inibizione per il sig. BRUSAPORCI GIAN LUCA, 3 mesi di inibizione per il sig. PIZZI ALESSANDRO, 2 mesi di inibizione per il sig. GARATTONI MAICOL , l'ammenda di € 200 e 1 punti di penalizzazione, da scontare nella stagione sportiva 2016/2017, nel Campionato di competenza di Calcio a Cinque, per l'A.S.D. PARCO PIRONI . Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere : al calc. GURRADO LUIGI 3 giornate di squalifica, al sig. BRUSAPORCI LUCA 4 mesi di inibizione, ai sigg. PIZZI ALESSANDRO e GARATTONI MAICOL 2 mesi di inibizione ed all'A.S.D. PARCO PIRONI l'ammenda di € 200 e 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2016/2017, nel Campionato di competenza di Calcio a Cinque. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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