COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 25/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. AYARI KARIM e JAHOLLARI ANDI, sigg. ATTANASIO TIZIANO, VALLESE NICOLA e A.S.D. FENICE 2015 – Camp. III^ categoria
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°46 del 25/05/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. AYARI KARIM e JAHOLLARI ANDI, sigg. ATTANASIO TIZIANO, VALLESE NICOLA e A.S.D. FENICE 2015 - Camp. III^ categoria Con nota 14.04.2016, n. 11174-614, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. ATTANASIO TIZIANO, Presidente dell’A.S.D. Fenice 2015 , della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 , del C.G.S. in relazione agli artt. 10,comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. , per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Ayari Karim e Jahollari Andi, e di far sottoporre gli stessi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo degli stessi, nelle fila dell’A.S.D.Fenice 2015, nel corso della gara Fenice – Santagatese del 22.11.2015, Campionato di III^ categoria-C.R.E.R. - I calciatori AYARI KARIM e JAHOLLARI ANDI, tess. A.S.D. Fenice, della violazione degli artt. 1 bis commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli artt. 10 comma 2 del C.G.S., art. 39 delle N.O.I.F. e 43, comma 1 e 6 delle N.O.I.F. per avere disputato, nelle fila dell’A.S.D. Fenice 2015, la gara Fenice – Santagatese del 22.11.2015, Campionato di III^ categoria C.R.E.R., senza averne titolo perché non tesserati e senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa; - il sig. VALLESE NICOLA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Fenice, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara Fenice – Santagatese del 22.11.2015, Campionato di III^ categoria C.R.E.R., in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati i calciatori Ayari Karim e Jahollari Andi , sottoscrivendo la relativa distinta ufficiale consegnata all’arbitro, con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori stessi, consentendo così che gli stessi partecipassero alla gara senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa; - la società A.S.D. FENICE 2015 , a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, dirigenti, calciatorI e/o soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., realizzati in occasione della suddetta gara. Effettuate ritualmente le notifiche, il sig. ATTANASIO ha inviato copia della memoria inviata il 24.3.2016 alla Procura Federale, in cui fa presente che l'A.S.D. Fenice 2015 è una piccola società di III^ categoria, con scarsa conoscenza dei regolamenti. Ammette di avere personalmente sbagliato e se ne assume tutta la responsabilità. Il Rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 1 giornata di squalifica per i calc. AYARI KARIM e JAHOLLARI ANDI, 2 mesi di inibizione per i sigg. ATTANASIO TIZIANO e VALLESE NICOLA , l'ammenda di € 150, per l'A.S.D. FENICE 2015 . Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere : aI calc. AYALA KARIM e JAOLLARI ANDI 1 giornata di squalifica, ai sigg. ATTANASIO TIZIANO e VALLESE NICOLA 2 mesi di inibizione, ed all'A.S.D. FENICE 2015 l'ammenda di € 150. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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