COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 25/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. VACARCIUC DUMITRU, sig. FRABBONI DAVIDE e A.S.D. FOSSOLO 76

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 25/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. VACARCIUC DUMITRU, sig. FRABBONI DAVIDE e A.S.D. FOSSOLO 76 Con nota 26.04.2016 n. 11718 - 1036, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. VACARCIUC DUMITRU, tess, Fossolo 76, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 5, commi del C.G.S., in relazione agli art. 10 comma 2, del C.G.S. art. 39 delle N.O.I.F., e art. 43 comma 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver partecipato, nelle fila della Società Fossolo 76 , alle gare del 20.09.2014, 27.09.2014, 04.10.2014, 11.10.2014 e 18.10.2014 del Campionato Juniores Gir. B – C.R. Emilia Romagna, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa. - il sig. FRABBONI DAVIDE, dirigente accompagnatore ufficiale della Società Fossolo 76 , della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2 del C.G.S., in relazione agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per non aver provveduto al regolare tesseramento del calciatore Vacarciu Dumitru (nato il 27.12.1997) e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso delle gare del 20.09.2014, 27.09.2014, 04.10.2014, 11.10.2014 e 18.10.2014 , Campionato Juniores Gir. B – C.R. Emilia Romagna - la società A.S.D. FOSSOLO 76, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S. , per i comportamenti posti in essere dai signori Frabboni e Vacarciuc, alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. Effettuate ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 3 giornate di squalifica per il calc. VACARCIUC DUMITRU, 3 mesi di inibizione per il sig. FRABBONI DAVIDE, l'ammenda di € 200 e 2 punti di penalizzazione, da scontare nella stagione sportiva 2016/2017, nel Campionato Provinciale Juniores, per l'A.S.D. FOSSOLO 76 . Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere : al calc. VACARCIUC DUMITRU 3 giornate di squalifica, al sig. FRABBONI DAVIDE 2 mesi di inibizione, ed all'A.S.D. FOSSOLO 76 l'ammenda di € 200 e 2 punto di penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2016/2017, nel Campionato Provinciale Juniores. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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