COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 01/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. TRAVERSETOLO Avverso squalifica All. MARIGLIONI MARCO fino al 31.12.2016 delibera del G.S. del C.P. di PARMA contenuta nel C.U.n. 43 del 4.5.2016 gara TRAVERSETOLO – SALSOMAGGIORE del 29.4.2016
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°47 del 01/06/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. TRAVERSETOLO Avverso squalifica All. MARIGLIONI MARCO fino al 31.12.2016 delibera del G.S. del C.P. di PARMA contenuta nel C.U.n. 43 del 4.5.2016 gara TRAVERSETOLO – SALSOMAGGIORE del 29.4.2016 L’ASD TRAVERSETOLO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il provvedimento di cui all’oggetto e pur dichiarando “Fondate le parole del direttore di gara nella misura in cui riferisce di essere stato aggredito verbalmente con frasi ingiuriose” contesta che l'allenatore abbia stretto la mano all’arbitro “in modo più che mai vigoroso, tanto da procurargli un forte dolore”, in quanto ad opinioni dei testimoni presenti il direttore di gara non dava segno di dolore di alcun tipo. Inoltre lo stesso allenatore Mariglioni è stato il dirigente che ha allontanato il calciatore BABILANE. Chiede una riduzione della sanzione e che venga sentito anche l’allenatore MARIGLIONI. La Corte, - premesso che non viene sentito l’allenatore Mariglioni perché il ricorso non è stato da lui direttamente proposto ; - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, pur confermando il referto originario, ha fornito precisazioni sulla stretta di mano scambiata con l'all.Mariglioni che permettono di valutare che il comportamento messo in atto dal predetto tecnico possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 31.10.2016 la squalifica dell'all. MARIGLIONI MARCO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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