COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°405 del 27/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TEVERE ROMA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 500,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RAU MATTEO PER 4 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SERMONETA DAVID PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DARELLI FEDERICO PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 350 DEL 28/04/2016 (Gara: TEVERE ROMA – TIME SPORT ROMAGARBATELLA del 24/04/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 381 del 13/05/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°405 del 27/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TEVERE ROMA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 500,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RAU MATTEO PER 4 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SERMONETA DAVID PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DARELLI FEDERICO PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 350 DEL 28/04/2016 (Gara: TEVERE ROMA – TIME SPORT ROMAGARBATELLA del 24/04/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 381 del 13/05/2016 La Corte Sportiva d'Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: La reclamante ha chiesto una riduzione delle sanzioni, perché ritenute eccessive rispetto agli effettivi comportamenti posti in essere sia dai calciatori RAU, SERMONETA e DARELLI che dai propri sostenitori. In via preliminare deve dichiararsi inammissibile il reclamo relativo al calciatore DARELLI Federico, in quanto, ai sensi dell'art. 45 C.G.S., non è impugnabile il provvedimento disciplinare di squalifica del calciatore fino a due giornate di gara. - Per quanto concerne gli altri provvedimenti, questa Corte ritiene del tutto congrue e adeguate le sanzioni inflitte sia al calciatore RAU Matteo, per la sua condotta particolarmente violenta nei confronti di un avversario (pugni e calcio alla testa), che quella inflitta al calciatore SERMONETA David, per le ripetute offese e le pesanti minacce rivolte all'Arbitro. Valutati nel loro complesso i comportamenti posti in essere dai sostenitori della Soc. TEVERE ROMA (lancio di petardi e fumogeni, nonché reiterate minacce all'Arbitro e ai giocatori della squadra avversaria) si ritiene invece di ridurre parzialmente la misura della sanzione pecuniaria a carico della Società; e ciò, anche per rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativamente alla sanzione di squalifica a carico del calciatore DARELLI Federico in quanto inferiore al minimo reclamabile, ai sensi dell’art.45 del C.G.S.. Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’ammenda ad € 350,00, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate. La tassa reclamo va restituita.
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