COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°405 del 27/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TEVERE ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PETRACONE EDOARDO FINO AL 30/04/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 366 DEL 05/05/2016 (Gara: TEVERE ROMA – TIME SPORT ROMAGARBATELLA del 24/04/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 381 del 13/05/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°405 del 27/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TEVERE ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PETRACONE EDOARDO FINO AL 30/04/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 366 DEL 05/05/2016 (Gara: TEVERE ROMA – TIME SPORT ROMAGARBATELLA del 24/04/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 381 del 13/05/2016 La Corte Sportiva d'Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: La reclamante ritiene eccessiva la sanzione comminata al proprio tesserato, in quanto il gesto violento compiuto dal calciatore PETRACCONE nei confronti dell'Arbitro, non può considerarsi particolarmente grave, tenuto altresì conto degli esiti modesti riscontrati dal medico del Pronto Soccorso. Si è quindi chiesta una riduzione della sanzione, anche alla luce del comportamento del giocatore che ha presentato formalmente le sue scuse al Direttore di Gara. Questa Corte, valutato l'episodio, giudica molto grave il gesto compiuto dal PETRACCONE (un forte schiaffo alla nuca dell'Arbitro, che provocava a quest'ultimo intenso dolore), e pertanto – considerato che tale gesto, oltre al forte dolore, ha causato inoltre al Direttore di Gara una “cervicalgia con contrattura antologica dei muscoli lunghi del collo” guaribile in cinque gg s.c. come accertato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civita Castellana – ritiene del tutto congrua e adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo; sanzione peraltro in linea con le sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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