COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°405 del 27/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL ROCCA DI PAPA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VITIELLO DARIO PER 10 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 340 DEL 21/04/2016 (Gara: REAL ROCCA DI PAPA – GIOC. COCCIANO FRASCATI del 17/04/2016 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 394 del 20/05/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°405 del 27/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL ROCCA DI PAPA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VITIELLO DARIO PER 10 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 340 DEL 21/04/2016 (Gara: REAL ROCCA DI PAPA – GIOC. COCCIANO FRASCATI del 17/04/2016 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 394 del 20/05/2016 La Società REAL ROCCA DI PAPA, opponendosi alla sanzione inflitta in primo grado al calciatore VITIELLO Dario – 10 turni di squalifica – argomenta che lo stesso in reazione ad un fallo commesso dall’avversario di colore BILAL ai danni di un proprio compagno, avrebbe pronunciato la frase contestatagli rivolgendosi all’arbitro e non direttamente al citato BILAL. Per tali motivi, la ricorrente chiede l’annullamento della squalifica od una sua sostanziale riduzione, non ritenendo l’espressione del VITIELLO passibile di tale severità. Sono stati letti gli atti ufficiale ed è stato sentito l’Arbitro in sede di supplemento di rapporto: è emerso ed è stato confermato che il VITIELLO ha fatto oggetto direttamente il giocatore di colore BILAL di espressione offensiva a sfondo razziale. Alla luce di quanto sopra, apparendo prive di consistenza le doglianze della ricorrente ed altresì adeguata la squalifica comminata al VITIELLO a norma dell’art. 11, 1° comma del C.G.S., questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata. In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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