COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 26/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 44/cs – Ricorso ASD Certosa avverso la sanzione dell’ammenda di € 1150, cosi determinata ed inflitta dal Giudice Sportivo anche ai sensi dell’art. 11 c. 3 CGS. Gara Andora – Certosa del 1° maggio 2016 Campionato Promozione. Comunicato Ufficiale n. 66 del 5.5.2016.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 26/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 44/cs - Ricorso ASD Certosa avverso la sanzione dell’ammenda di € 1150, cosi determinata ed inflitta dal Giudice Sportivo anche ai sensi dell’art. 11 c. 3 CGS. Gara Andora - Certosa del 1° maggio 2016 Campionato Promozione. Comunicato Ufficiale n. 66 del 5.5.2016. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letto il ricorso dell’ASD Certosa con il quale la società contesta l’entità dell’ammenda, perché determinata da insulti e ingiurie alla terna arbitrale, la cui connotazione è stata ritenuta di matrice omofoba e discriminatoria, mentre si tratta di frasi e parole di contenuto generico usate senza comprenderne gli aspetti discriminanti; preso atto delle doglianze espresse dalla ricorrente che pone l’accento come l’arbitro abbia potuto riportare sul referto, in maniera dettagliata, le frasi dei propri sostenitori mentre nulla riferisce su quelle pronunciate dai sostenitori della squadra ospitante; visionati gli atti ufficiali; ritenute la prima eccezione dell’ASD Certosa non infondata, perché le frasi pronunciate dai sostenitori verso la terna arbitrale non danno adito ad essere considerate omofobe e discriminatorie, e sono frequentemente indirizzate sui campi di gioco agli ufficiali di gara, senza peraltro essere rilevate e riportate dagli stessi sui resoconti della partita; respinta la seconda eccezione perché irrilevante ai fini del giudizio di secondo grado (l’eventuale richiesta di precisazioni all’arbitro, non influirebbe come diminuente della sanzione alla ricorrente); escluso pertanto, nella determinazione della pena, ogni riferimento all’art. 11 CGS, ma tenuto conto della recidiva nel comportamento ingiurioso e minaccioso dei sostenitori verso arbitri e assistenti di gara per questi motivi accoglie il ricorso e riduce l’ammenda da € 1.150 a € 500. La tassa reclamo, non versata e addebitata in conto, va restituita.
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