COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 26/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n.22/tf – Procura Federale – Deferimento del signor Filippo Travo, presidente della società ASD Rossiglionese, per violazione dell’art. 1bis comma 1 e art. 5 comma 1 CGS e della società ASD Rossiglionese per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS. (rif. Procura Federale n.11106/936pf15-16/SS/us)

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 26/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n.22/tf – Procura Federale – Deferimento del signor Filippo Travo, presidente della società ASD Rossiglionese, per violazione dell’art. 1bis comma 1 e art. 5 comma 1 CGS e della società ASD Rossiglionese per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS. (rif. Procura Federale n.11106/936pf15-16/SS/us)- Con atto del 13 aprile 2016 il Procuratore Federale Aggiunto ha deferito a questo Tribunale Territoriale il signor Filippo Travo, presidente e legale rappresentante della società ASD Rossiglionese, per violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS e 5 comma 1 CGS per aver rilasciato a mezzo Comunicato Stampa pubblicato sul sito www.dilettantissimo.tv del 28 febbraio 2016, dichiarazioni lesive della reputazione di organismi operanti nell’ambito della FIGC ipotizzando anche dubbi sulla regolarità del campionato. Con lo stesso atto è stata deferita anche la società ASD Rossiglionese per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS. Prima dell’inizio della fase dibattimentale le parti deferite, rappresentate dall’avv. Marco Giannini e la Procura Federale, rappresentata dall’avv. Marco Stefanini hanno depositato accordo per l’applicazione di sanzioni ridotte a’ sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva; il Tribunale, rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., rilevato che prima dell’inizio del dibattimento, il signor Filippo Travo, presidente società ASD Rossiglionese e la società ASD Rossiglionese hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS; [-pena base signor Filippo Travo, presidente e legale rappresentante Società ASD Rossiglionese: sanzione dell’inibizione temporanea per mesi tre diminuita a’ sensi dell’art. 23 CGS a inibizione temporanea mesi due.]. [-pena base Società ASD Rossiglionese: sanzione dell’ammenda di € 300 (euro trecento) diminuita a’ sensi dell’art. 23 CGS a € 200 (euro duecento).]. considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti delle parti richiedenti; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate sono congrue; per questi motivi Il Tribunale Federale territoriale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Filippo Travo, inibizione temporanea per mesi due; - ammenda di € 200,00 (euro duecento/00) a carico della Società ASD Rossiglionese. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Si ricorda alle parti deferite che le sanzioni pecuniarie devono essere versate entro trenta giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, a mezzo bonifico, sul conto corrente presso la Banca Nazionale del Lavoro il cui codice IBAN è riportato in calce all’atto di accordo per l’applicazione della sanzione ridotta. La mancata osservanza dei termini e delle modalità di versamento causano la risoluzione degli accordi e la prosecuzione del procedimento secondo la vigente formulazione dell’art. 23 CGS. Manda alla Segreteria del Comitato per la notifica della presente decisione alla Procura Federale e alle parti deferite.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it