COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°76 del 26/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 20.04.2016 a carico di : BRENNA Giovanni, Presidente della ASD VIRTUS MARIANO, per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS con riferimento all’Art. 34 del Regolamento della LND per aver organizzato e fatto partecipare la squadra allievi alla gara amichevole disputata in data 6.09.2016 contro la SALUS ET VIRTUS TURATE, senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione dall’organo federale competente; ASD VIRTUS MARIANO, per violazione dell’Art. 4, comma 1 , CGS a titolo di responsabilità diretta in ordine ai fatti di cui sopra.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°76 del 26/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 20.04.2016 a carico di : BRENNA Giovanni, Presidente della ASD VIRTUS MARIANO, per violazione dell' Art. 1 bis comma 1 CGS con riferimento all’Art. 34 del Regolamento della LND per aver organizzato e fatto partecipare la squadra allievi alla gara amichevole disputata in data 6.09.2016 contro la SALUS ET VIRTUS TURATE, senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione dall’organo federale competente; ASD VIRTUS MARIANO, per violazione dell’Art. 4, comma 1 , CGS a titolo di responsabilità diretta in ordine ai fatti di cui sopra. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, preso atto che i deferiti sono comparsi all’udienza fissata per il giorno 19.05.2016, e che hanno concordato con il rappresentante della Procura l'applicazione delle sanzioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 23 CGS, nei seguenti termini: per BRENNA Giovanni mesi 2 di inibizione e per la società ASD VIRTUS MARIANO Euro 200,00 di ammenda; Osserva dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità dei deferiti BRENNA Giovanni e ASD VIRTUS MARIANO e pertanto non è possibile emettere provvedimento di assoluzione. Esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 23 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto APPLICA a BRENNA Giovanni mesi 2 di inibizione ed alla società ASD VIRTUS MARIANO Euro 200,00 di ammenda. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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