COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°76 del 26/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD CALCIO PASSIRANA Camp. 1° Categoria Gir. N Gara dell’8/05/2016 tra Lainatese / Passirana C.U. n.70 del CRL datato 12/05/2016 Zucca Massimo squalifica fino al 24.12.2016
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°76 del 26/05/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società ASD CALCIO PASSIRANA Camp. 1° Categoria Gir. N
Gara dell'8/05/2016 tra Lainatese / Passirana
C.U. n.70 del CRL datato 12/05/2016
Zucca Massimo squalifica fino al 24.12.2016
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo proposto dalla ASD CALCIO PASSIRANA; rilevato che come da delibera del Presidente Federale sul C.U. n. 214/A del 14/12/2015 della F.I.G.C., che dispone l'abbreviazione dei termini procedurali per i reclami proposti alla Corte d'Appello Territoriale entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale e trascritta sul C.U. n. 36 del CRL in data 17/12/2015.
Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del CRL in data 20/05/2016 ore 21.03 come indicato sul fax e che il provvedimento disciplinare del GS è stato pubblicato in data 12/05/2016 sul C.U. n. 70 del CRL
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA INAMMISSIBILE
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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