COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 108 Del 26 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale 5.2.1. RICORSO A.S.D. G.CARULLO – AVVERSO ESITO GARA PER PRESUNTE DIMENSIONI NON CONFORMI DEL CAMPO DI GIUOCO ) (GARA CALCIO PETACCIATO – G.CARULLO DEL 07/05/2016 – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” – FINALE PLAYOUT)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 108 Del 26 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale 5.2.1. RICORSO A.S.D. G.CARULLO - AVVERSO ESITO GARA PER PRESUNTE DIMENSIONI NON CONFORMI DEL CAMPO DI GIUOCO ) (GARA CALCIO PETACCIATO - G.CARULLO DEL 07/05/2016 - CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” – FINALE PLAYOUT) Il Giudice Sportivo Territoriale, richiamata la propria decisione di cui al CU n. 102 del 12/05/2016; preso atto della decisione della Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale con la quale venivano rimessi gli atti relativi al reclamo della società G. Carullo a questo GST; letto il reclamo, rileva che la società G.Carullo chiede l'applicazione ai danni della società Calcio Petacciato della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 perché una porta di gioco non era dell’altezza regolamentare. La reclamante, infatti, lamenta che prima dell'inizio della gara il proprio portiere faceva notare come, secondo lui, una porta fosse più bassa rispetto alle misure regolamentari; misurata con un metro di fortuna, l'altezza della porta risultava essere pari a m. 2,28, quindi ben al disotto dei m. 2,44 regolamentari. Alla luce di tutto ciò, prima dell’inizio della gara, la reclamante presentava riserva scritta all'arbitro, invitandolo a misurare l'altezza della porta in questione. La società di casa non aveva a disposizione nessun misuratore; quindi l'arbitro procedeva alla misurazione dell'altezza della porta con il metro di fortuna fornito dalla società G. Carullo; alla fine della misurazione l'arbitro riferiva che l'altezza della porta era pari a m. 2,44, che per lui era regolare e che avrebbe iniziato la gara. A questo punto alla società G. Carullo non rimaneva che scendere in campo sia per evitare sanzioni disciplinari che per motivi di ordine pubblico, in quanto il pubblico locale si dimostrava minaccioso nei loro confronti. Al reclamo è stata allegata una corposa documentazione sia fotografica che di video. Osserva questo GST. In questo grado di giudizio, il rapporto arbitrale è fonte unica e privilegiata ai sensi dell’art. 35 CGS. Dalla lettura dello stesso, si evince che, prima dell’inizio della gara, il dirigente della società G. Carullo presentava all'arbitro regolare riserva scritta riguardante l'altezza della porta più vicina agli spogliatoi; l'arbitro, come da regolamento, chiedeva alla società Calcio Petacciato gli strumenti idonei alla misurazione dell'altezza della porta, ma gli veniva risposto che non si disponeva al momento di nessuno strumento idoneo. Dopo circa tre minuti, la società G. Carullo forniva all'arbitro un metro (lunghezza massima cm. 100); alla presenza dei due capitani, con tutte le difficoltà dovute alla scarsa lunghezza del metro, l'arbitro eseguiva la misurazione dell'altezza della porta che risultava essere pari a m. 2,44. L'arbitro, quindi, comunicava che avrebbe dato regolarmente inizio alla gara, senza ulteriori problemi. Alla luce di quanto riportato nel referto arbitrale, questo GST ritiene che la gara in epigrafe si è svolta nella più assoluta regolarità, per quanto concerne l'altezza della porta in questione. Per tutti questi motivi D E C I D E 1. di rigettare il reclamo così come presentato dalla società G. Carullo per le motivazioni espresse in premessa; 2. di comminare alla società Calcio Petacciato un'ammenda di Euro 100 per non aver messo a disposizione dell'arbitro uno strumento idoneo alla misurazione della porta, così come prescritto dalla normativa federale. 3. La tassa reclamo, non versata, sarà addebitata sul conto della reclamante.
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