COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 108 Del 26 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 5.2.1. U.S. CAMPOBASSO 1919 – AVVERSO DECISIONI DEL G.S.T. – C.U. N. 98 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA POLISPORTIVA GAMBATESA – U.S. CAMPOBASSO 1919 DEL 1°.05.2016 – CAMPIONATO ECCELLENZA – 17^ RITORNO)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 108 Del 26 Maggio 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
5.2.1. U.S. CAMPOBASSO 1919 – AVVERSO DECISIONI DEL G.S.T. – C.U. N. 98 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA POLISPORTIVA GAMBATESA – U.S. CAMPOBASSO 1919 DEL 1°.05.2016 – CAMPIONATO ECCELLENZA – 17^ RITORNO) La Corte Sportiva di Appello, Visto il preannuncio di reclamo avverso la squalifica del calciatore Barisciani Vittorio Francesco fino al 30 giugno 2019, fatto pervenire dalla società U.S. Campobasso 2019 con contestuale richiesta di copia degli atti ufficiali di gara; Accertato che fino ad oggi nessun reclamo è stato depositato dalla suddetta società; Visto l’art. 36, comma 6, ultimo periodo, del C.G.S. DISPONE incamerarsi la tassa reclamo già addebitata sul conto della società reclamante.
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