COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 108 Del 26 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 5.2.2. A.C.D. G. CARULLO – AVVERSO DECISIONI DEL G.S.T. – C.U. N. 102 (INAMMISSIBILITÀ RICORSO IN 1° GRADO) (GARA CALCIO PETACCIATO – G. CARULLO DEL 7.05.2016 – CAMPIONATO PROMOZIONE – PLAY OUT)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 108 Del 26 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 5.2.2. A.C.D. G. CARULLO - AVVERSO DECISIONI DEL G.S.T. – C.U. N. 102 (INAMMISSIBILITÀ RICORSO IN 1° GRADO) (GARA CALCIO PETACCIATO – G. CARULLO DEL 7.05.2016 – CAMPIONATO PROMOZIONE – PLAY OUT) La Corte Sportiva di Appello, letto il ricorso presentato dalla società A.C.D. G. Carullo avverso la decisione del G.S., pubblicata sul C.U. n. 102 del 12 maggio 2014, che dichiarava inammissibile il reclamo proposto per presunta irregolarità del campo di gioco per mancanza della prova di invio degli atti alla società controparte; verificato il rispetto dei termini e delle modalità di inoltro del ricorso previsti nel C.U. 218/A del 14 dicembre 2015 della F.I.G.C. che abbrevia i termini procedurali per le gare di play off e play out; preso atto che nessuna controdeduzione è stata presentata dalla società Calcio Petacciato, regolarmente informata del ricorso; rilevato, dalla documentazione allegata al ricorso, che la società Carullo ha provveduto all’invio alla controparte del reclamo indirizzato al G.S. con raccomandata spedita in data 9.05.2016; ritenuta, pertanto, la insussistenza della inammissibilità dichiarata dal G.S.; visto l’art. 36, comma 5, del C.G.S.; ANNULLA la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 102 del 12 maggio 2016 e RINVIA al medesimo Organo Giudicante per l’esame del merito del reclamo di cui trattasi, verificando preliminarmente il rispetto delle modalità e dei termini di inoltro dello stesso al Giudice Sportivo Territoriale previsti dal C.U. della F.I.G.C. sopra richiamato. Nulla per la tassa non versata.
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