COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 110 Del 01 Giugno 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO di TODARO Vincenzo, DINISI Giuseppe, CAPACCIONE Giuseppe, RONCONE Alessandro, VALLONE Nicandro, VELARDI Enrico, SOC. POLISPORTIVA GIOVENTU’ CALCIO DAUNA e U.S. VENAFRO

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 110 Del 01 Giugno 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO di TODARO Vincenzo, DINISI Giuseppe, CAPACCIONE Giuseppe, RONCONE Alessandro, VALLONE Nicandro, VELARDI Enrico, SOC. POLISPORTIVA GIOVENTU’ CALCIO DAUNA e U.S. VENAFRO Svolgimento del processo Con atto prot. n. 11582/583pf15-16 AM/us del 21 aprile 2016 la Procura Federale deferiva dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. TODARO Vincenzo, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della soc. Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, ed il sig. DINISI Giuseppe, nella sua qualità di Presidente Onorario della stessa società, per violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, e art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. per avere, in concorso tra loro e nell’interesse della società rappresentata, posto in essere comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara VenafroVastogirardi del 19/12/2015, del Campionato di Eccellenza Molisano, promettendo, il 13/12/2015, nei locali La Vecchia Fornace di Cantalupo del Sannio, alle ore 18, ai calciatori della U.S. Venafro presenti ed all’allenatore della medesima compagine, “… un premio alla squadra in caso di vittoria con il Vastogirardi”; tentativo che non raggiungeva lo scopo per il diniego opposto dai tesserati dell’U.S. Venafro. Deferiva altresì il sig. CAPACCIONE Vincenzo, allenatore della U.S. Venafro, il sig. RONCONE Alessandro, il sig. VALLONE Nicandro, il sig. VELARDI Enrico, questi ultimi tre, calciatori dell’U.S. Venafro, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e art. 7, comma 7, del C.G.S., per avere, in occasione dell’incontro tenutosi con i dirigenti della Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, nei locali dell’esercizio commerciale “La Vecchia Fornace”, sito in Cantalupo del Sannio, in data 13/12/2015, alle ore 18, in prossimità della gara VenafroVastogirardi del 19/12/2015 valevole per il Campionato di Eccellenza Molisano, omesso di denunciare alla Procura Federale della FIGC l’avvenuta conoscenza di elementi idonei a prefigurare atti finalizzati ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara stessa. Deferiva, infine, la società Polisportiva GIOVENTU’ CALCIO DAUNA, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per le condotte ascritte al proprio Presidente ed al proprio Dirigente, nonché la società U.S. VENAFRO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per quanto ascritto ai propri tesserati. Per la trattazione del predetto deferimento veniva fissata l’udienza del 6 maggio 2016. La società Tre Pini Matese depositava atto di intervento, quale terza portatrice di interesse, di cui chiedeva l’ammissione. Ritenuta fondata da parte del Tribunale l’eccezione preliminare relativa alla mancata concessione del termine minimo a comparire, sollevata dai deferiti Todaro Vincenzo, Dinisi Giuseppe e Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, con ordinanza del 6 maggio 2016 le parti venivano rimesse in termini al fine di spiegare compiutamente le proprie difese e veniva fissata la nuova udienza di trattazione del 19 maggio 2016, alla quale risultavano presenti: l’Avv. Raffaele Teodoro, per la Procura Federale, i deferiti Sigg. Todaro Vincenzo, in proprio ed in qualità di Presidente della società Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, Dinisi Giuseppe, Capaccione Giuseppe, Patriciello Nicandro, in qualità di Presidente della società U.S. Venafro, nonché l’Avvocato Mattia Grassani per i deferiti Todaro Vincenzo e Dinisi Giuseppe, il Dott. Giuseppe Tampone per la deferita Polisportiva Gioventu’ Calcio Dauna, l’Avv. Michele Cozzone per i deferiti Capaccione Giuseppe, Roncone Alessandro, Vallone Nicandro e Velardi Enrico, l’Avv. Eduardo Chiacchio ed il Sig. Marcellino Pepe per la società interveniente A.S.D. Tre Pini Matese. L’Avv. Chiacchio illustrava l’istanza di intervento della società Tre Pini Matese, quale terza portatrice di interesse, reiterando la richiesta di ammissione, che veniva accolta dal Tribunale, il quale, su conforme richiesta, concedeva alla intervenuta breve termine per l’esame degli atti del procedimento. Ripreso il dibattimento, i deferiti Todaro, Dinisi e Polisportiva Gioventù Calcio Dauna insistevano per l’accoglimento della sollevata eccezione preliminare di inutilizzabilità della dichiarazione resa dal Todaro in sede di audizione innanzi al collaboratore della Procura Federale, per non aver ricevuto l’avvertimento in ordine al diritto di farsi assistere da un difensore, nonché per l’accoglimento delle richieste istruttorie di ammissione di perizia tecnica, volta a verificare la genuinità ed attendibilità di una registrazione video/audio e di prova testimoniale con il sig. De Cosmo Francesco. In merito a tali eccezioni e richieste il Tribunale emetteva la seguente ordinanza: “IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE, Sentiti le parti deferite ed il rappresentante della Procura federale; Letti gli atti e le memorie difensive, OSSERVA in merito alla eccezione preliminare della inammissibilità, inattendibilità e genuinità della registrazione video/audio, che la stessa non fa parte degli atti e delle fonti di prova poste a fondamento del deferimento, come emerge a pagina 3 del cennato deferimento, per cui RIGETTA la richiesta di perizia tecnica sulla stessa; quanto alla eccezione di inutilizzabilità e/o di inammissibilità della dichiarazione rilasciata dal Presidente Avv. Todaro Vincenzo in sede di audizione davanti all’avv. Lucarelli, collaboratore dell’Ufficio della procura Federale, salva più approfondita valutazione unitamente al merito, che nessuna norma del C.G.S. dispone l’obbligo che al soggetto escusso debba essere formalizzato, a pena di nullità e/o inutilizzabilità della deposizione davanti ad un Organo Federale, l’invito a munirsi di difensore o di soggetto che possa assisterlo durante l’espletamento della audizione, tanto a prescindere dal rilievo sollevato dalla difesa della società Tre Pini Matese circa le specifiche competenze tecnicoprofessionali dell’Avv. Todaro Vincenzo, presidente della deferita Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, per cui RIGETTA la eccezione; in ordine alla richiesta di escussione del dott. De Cosma, relativamente alle circostanze dedotte e sottoscritte dal medesimo in data 13 maggio 2016, indicato quale teste (circostanze richiamate per relationem nell’istanza di ammissione della prova orale formulata dall’avv. Grassani per conto dell’avv. Todaro e del sig. Dinisi ), le stesse si evidenziano irrilevanti e, comunque, già costituenti allegato alla memoria difensiva dei predetti deferiti del 16 maggio 2016, per cui RIGETTA l’istanza di ammissione”. All’esito della discussione le parti rassegnavano le seguenti conclusioni: Per la Procura Federale: - penalizzazione di 20 punti da scontarsi nel campionato di competenza per la società Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, - inibizione di anni uno e ammenda di € 30.000,00 ciascuno per i Sigg. Todaro Vincenzo e Dinisi Giuseppe; - squalifica di anni uno e ammenda di € 20.000,00 ciascuno per i Sigg. Roncone Alessandro, Vallone Nicandro e Velardi Enrico, calciatori della società U.S. Venafro, e Capaccione Giuseppe, allenatore della medesima società; - ammenda di € 20.000,00 per la società U.S. Venafro. Per la società Tre Pini Matese: - applicazione a carico della società Gioventù Calcio Dauna di una delle sanzioni previste dall’art. 18, comma 1, lettere h, i e l, del C.G.S. Per i Sigg. Todaro Vincenzo e Dinisi Giuseppe: - rigetto del deferimento e proscioglimento pieno dei deferiti Todaro e Dinisi. Per la società Polisportiva Gioventù Calcio Dauna: - rigetto del deferimento con proscioglimento della società Polisportiva Gioventù Calcio Dauna. Per la società U.S. Venafro e per i Sigg. Capaccione Giuseppe, Roncone Alessandro, Vallone Nicandro e Velardi Enrico: - integrale ed incondizionato proscioglimento dei detti deferiti. Motivi della decisione Dall’esame delle prove raccolte, i fatti oggetto del deferimento sono risultati dimostrati nei limiti di cui in motivazione. Ai fini dell’accertamento dei fatti assume fondamentale rilevanza la deposizione del teste sig. Sacco Manolo, tesserato per la A.P.D. Ripalimosani, il quale, in sede di audizione innanzi al collaboratore della Procura Federale, ha riferito che in data 13.12.15 era presente nel locale “La Vecchia Fornace” in Cantalupo nel Sannio, dove assisteva ad una promessa rivolta da due tesserati della Polisportiva Gioventù Calcio Dauna - dei quali riconosceva il solo sig. Dinisi Giuseppe – a quattro calciatori tesserati per la U.S. Venafro – dei quali riconosceva i soli sigg. Roncone Alessandro e Pettrone Marco – relativa alla elargizione della somma di € 1.500,00 qualora la U.S Venafro avesse vinto la gara contro la A.S.D. Polisportiva Vastogirardi in programma per il sabato successivo. Il testimone riferiva altresì che “i giocatori del Venafro acconsentivano dicendo che il premio sarebbe stato uno stimolo in più perché avrebbero cercato comunque di vincere”. Quanto affermato dal Sacco trova riscontro nelle risultanze delle audizioni dei Sigg.ri Dinisi Giuseppe, Presidente Onorario della Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, espressamente indicato dal Sacco nella sua deposizione e Todaro Vincenzo, Presidente della Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, il quale pur non identificato dal predetto Sacco, ha ammesso di essere l’altro tesserato della Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, che insieme al Dinisi (come peraltro riferito anche da quest’ultimo) aveva promesso, sia pure precisando: “in modo scherzoso”, un premio in favore dei calciatori del Venafro, in caso di vittoria contro il Vastogirardi. Va osservato, inoltre, come in realtà la promessa di premio non fosse stata effettuata in maniera scherzosa, sia perché la circostanza è stata espressamente esclusa dal teste Sacco (secondo il quale “il tono era serio”), sia perché in definitiva la serietà della proposta è stata ammessa dallo stesso Todaro, laddove ha testualmente riferito: “il premio offerto era stato promesso principalmente in virtù delle festività natalizie e poi per fare in modo che i ragazzi si impegnassero di più”. Per quanto esposto non v’è dubbio che le condotte ascritte ai Sigg.ri Todaro e Dinisi siano risultate ampiamente provate. Sul punto, alla luce delle contestazioni mosse nella propria memoria difensiva dalla deferita Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, secondo la quale il Sacco (definito nella citata memoria “longa manus del Vastogirardi” e “portatore di interessi specifici rispetto alle conseguenze della sua azione testimoniale”) sarebbe inattendibile, in quanto “palesemente coinvolto con le vicende del Vastogirardi, vale a dire il club che, oltre ad estendere l’esposto-denuncia, sarebbe stato quello che maggiormente si sarebbe avvantaggiato degli eventuali guai con la giustizia sportiva dei due competitor Gioventù Dauna e Venafro”, giova puntualizzare che la denuncia di macchinazioni attribuite a terzi (comunque interessati) dedotta per contrastare un addebito di illecito sportivo, in tanto ha efficacia scriminante, in quanto non si tratti di semplice prospettazione o di mero assunto. Ma nella fattispecie la denuncia della deferita è priva di riscontri obiettivi, non avendo fornito dati probatori, diretti e concludenti, che diano certezza del fatto allegato, essendosi limitata a dedurre il rapporto di parentela tra il tesserato (per la A.P.D. Ripalimosani) Sacco ed il Presidente della A.S.D. Polisportiva Vastogirardi, ovvero una circostanza insuscettibile di assurgere a prova di fatti, che rimangono pertanto mere ipotesi o convinzioni unilaterali. Né può ritenersi minata l’attendibilità del teste Sacco e conseguentemente inutilizzabile la sua deposizione ai fini dell’accertamento dei fatti contestati, in quanto al Sacco - come ritenuto dalla deferita Polisportiva Gioventù Calcio Dauna - mancherebbe “la legittimazione del suo dire, quella conferma di un altro testimone”, la cui mancanza, anzi, costituirebbe, sempre secondo l’assunto difensivo della deferita, una vera e propria smentita in ordine “all’attendibilità dei contributi testimoniali raccolti sul fronte accusatorio”. Infatti, da un lato, in tema di illecito sportivo non può trovare applicazione il principio dell’“unus testis, nullus testis”, per evidenti ragioni connesse alle obiettive difficoltà di reperimento della prova; dall’altro, come già in precedenza accennato, la circostanza denunciata è stata confermata dallo stesso Presidente della Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, Sig. Todaro, il quale ha ammesso che il premio a vincere era stato offerto anche “per fare in modo che i ragazzi si impegnassero di più”. Quanto ai fatti contestati agli altri deferiti, in particolare ai Sigg.ri Capaccione, Roncone, Vallone e Velardi, tutti tesserati per la U.S. Venafro, occorre verificare anzi tutto se essi, sulla scorta delle prove raccolte, effettivamente erano stati resi edotti della “promessa di premio”, in ordine alla quale, secondo il deferimento, avrebbero omesso la denuncia alla Procura Federale (la medesima circostanza è invece irrilevante, ai fini dell’illecito sportivo contestato ai deferiti della Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, trattandosi in tal caso di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara). Orbene, tutti i suddetti deferiti hanno ammesso la loro presenza nel locale “La Vecchia Fornace” in data 13.12.15, negando però la presunta offerta di premio da parte dei dirigenti della Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, i quali – da parte loro – non sono stati in grado di identificare i destinatari della promessa. Né potrebbero trarsi elementi di prova, al fine di dimostrare la conoscenza della proposta, dalla documentazione fotografica acquisita, che riproduce alcuni tesserati della U.S. Venafro seduti a tavola, ma che di per sé è inidonea a provare che fossero i destinatari dell’offerta, tanto più che, per quanto emerso dalle audizioni acquisite agli atti, nel locale era presente l’intera squadra della U.S. Venafro e che dalla predetta riproduzione fotografica si evidenziano almeno sette persone. Ciò posto, gli unici tesserati, relativamente ai quali risulta accertato che abbiano recepito la promessa di premio, sono i Sigg.ri Roncone e Pettrone, atteso che il teste Sacco ha così riferito: “… Dinisi Giuseppe … diceva ai giocatori del Venafro (Roncone, Pettrone ed altri due che non riconosco) sabato vengo alla partita con € 1.500,00 se vincete la partita con il Vastogirardi per farvi un regalo, ce la potete fare perché ci abbiamo giocato oggi e non sono un granché. I giocatori del Venafro acconsentivano dicendo che il premio sarebbe stato uno stimolo in più perché avrebbero cercato comunque di vincere”. Ai suddetti fini non rileva, invece, quanto contenuto nella denuncia a firma del Presidente della A.S.D. Polisportiva Vastogirardi, Sig. Andrea Di Lucente, il quale ha indicato tra i tesserati del Venafro a conoscenza dei fatti in parola anche l’allenatore Capaccione ed i calciatori Vallone, Fascia e Velardi (oltre ai citati Roncone e Pettrone), atteso che lo stesso Di Lucente, in sede di audizione innanzi al collaboratore della Procura Federale, ha confermato di non essere stato presente ai fatti oggetto della denuncia, in quanto tali fatti gli erano stati riferiti dal Sacco. Orbene, è pur vero che nei giudizi di illecito sportivo i criteri di valutazione della prova sono meno rigidi di quelli adottati nell’ordinamento statuale; tuttavia non possono in alcun modo prescindere da alcune regole fondamentali: tra queste è certamente compresa quella relativa ai limiti di utilizzabilità della deposizione de relato, che è fatto processuale da esaminarsi con particolare attenzione e cautela. E nella fattispecie le presunte illegittime condotte attribuite all’allenatore Capaccione ed ai calciatori Vallone, Fascia e Velardi nella denuncia a firma del Presidente della A.S.D. Polisportiva Vastogirardi, Sig. Andrea Di Lucente, che le avrebbe apprese direttamente dal Sacco, non trovano riscontro nella deposizione resa da quest’ultimo, il quale, oltre ad aver identificato i soli Roncone e Pettrone, come già accennato, ha espressamente escluso la presenza dell’allenatore Capaccione, testualmente affermando: “Subito dopo l’allontanamento dell’allenatore ho sentito i due tesserati della Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, in particolare il sig. Dinisi Giuseppe … diceva ai giocatori del Venafro … omissis”. Per quanto appena esposto, non risultando provati i fatti addebitati ai Sigg. Capaccione, Vallone e Velardi, questi ultimi devono essere mandati assolti dalle violazioni a loro ascritte. Resta quindi da valutare se l’accertata condotta posta in essere dai Sigg. Todaro, Dinisi e Roncone costituisca violazione di norme del C.G.S. Non v’è dubbio che nell’ambito dell’ordinamento sportivo sussista un generalizzato divieto di alterazione del normale svolgimento della competizione, nel caso di specie sancito dall’art. 7 comma 1 C.G.S., per il quale “Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo” Il bene tutelato dalla citata norma è quindi costituito dalla regolarità fisiologica delle gare, rispetto alla quale l’incentivazione a vincere, pur non configurando il reato di frode sportiva, è comunque idonea ad integrare un illecito sportivo, essendo un quid pluris rispetto alla fisiologia del rapporto agonistico, in quanto agisce come stimolo potenzialmente capace di determinare esasperazioni ed eccessi innaturali nello svolgimento dell’attività di gioco. L’attività di un terzo estraneo alla gara, il quale, coltivando suoi interessi di classifica e perseguendo, nella sostanza, un nocumento per il sodalizio concorrente, offra denaro o altre utilità ai calciatori di diversa società per incentivarli a vincere l’incontro, o meglio, a sconfiggere l’avversario è fatto all’evidenza concretamente ed oggettivamente inquinante il normale svolgimento della partita stessa perché al di fuori della sua tipologia regolamentare. La condotta perseguita, infatti, non ha caratteri di omologia e perequabilità con quella di conferimento dei premi-partita che si svolge ed esaurisce nell’ambito societario e trova lecita ragion d’essere in accordi contrattuali preesistenti. Del resto sarebbe ugualmente errato ritenere la liceità dell’incentivazione sul presupposto che la stessa sia indirizzata ad ottenere dai destinatari una prestazione dovuta, atteso che nella realtà il fine perseguito attraverso il suddetto mezzo non è l’impegno agonistico, ma la sconfitta dell’avversario. Alla luce delle argomentazioni che precedono ai Sigg.ri Todaro Vincenzo e Dinisi Giuseppe è ascrivibile la violazione dell’art. 7 commi 1 e 2 C.G.S., risultando acclarato l’illecito sportivo perpetrato ai danni della A.S.D. Polisportiva Vastogirardi, nonché la violazione dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S., poiché la suddetta condotta implica anche la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, che regolano ogni rapporto dei tesserati riferibile all’attività sportiva. Dell’operato del Sig. Todaro, presidente della Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, risponde direttamente la società ex art. 4 comma 1 C.G.S., così come la medesima società risponde oggettivamente della condotta del dirigente, Sig. Dinisi, ai sensi del secondo comma dell’articolo citato. In punto di sanzione si rileva che per l’art. 7 comma 5 C.G.S. “I soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l’ammenda non inferiore ad euro 50.000,00”. Pur tuttavia, il rigido impianto sanzionatorio del C.G.S., così come emerge a seguito della recente riforma, può essere attenuato in applicazione della disposizione di cui all’art. 16 comma 1 C.G.S., per il quale “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Ritiene invero questo collegio che all’applicazione acritica e meramente meccanica delle sanzioni conseguirebbero risultati abnormi e non conformi non solo a giustizia, ma anche a criteri di equità e di gradualità in relazione alle singole condotte ed alle responsabilità delle società. Ciò posto, considerati complessivamente i fatti e le responsabilità riscontrate, per i tesserati Todaro e Dinisi è da ritenersi sufficientemente afflittiva la sanzione di anni uno di inibizione e di € 10.000,00 di ammenda per ciascuno dei due suddetti tesserati. Quanto alla responsabilità della società Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, secondo l’art. 7, commi 3 e 4, CGS: «3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell’art. 18, comma 1, salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività. 4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell’art. 18, comma 1. ». L’art. 18 comma 1 cit. contempla alle indicate lettere g), h), i), l) ed m) rispettivamente le seguenti sanzioni: “g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente; h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore; i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore; l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale; m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni”. Nella fattispecie, poiché la deferita Polisportiva Gioventù Calcio Dauna è risultata vincitrice del Campionato di Eccellenza disputato nella stagione 2015-2016, appare equa e comunque commisurata alla gravità dei fatti accertati, la sanzione della revoca del titolo di vincente del campionato, piuttosto che la retrocessione all’ultimo posto della classifica, che si tradurrebbe in una penalizzazione eccessiva della citata società, la quale pur promossa sul campo al campionato di serie D, ove venisse sanzionata secondo la previsione della citata lett. h), si vedrebbe costretta a disputare nella prossima stagione il campionato di Promozione, così retrocedendo di fatto di due categorie. Peraltro in analoga fattispecie la Corte d’Appello Federale ha ritenuto di comminare la sanzione di cui alla lett. l) del comma 1 dell’art. 18 C.G.S. (Proc. n. 1318/1048pf14-15/SP/blp del 30.07.15 in C.U. 016/CFA). Infine, a carico del Sig. Roncone Alessandro, tesserato per la U.S. Venafro, è riscontrabile la violazione dell’art. 7 comma 7 C.G.S., per non avere ottemperato all’obbligo di informare, senza indugio, la Procura Federale della FIGC, pur essendo a conoscenza, per quanto in precedenza argomentato, dei fatti su esposti integranti illecito sportivo, oltre che la violazione dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S. per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e conseguentemente la società di appartenenza, U.S. Venafro, risponde oggettivamente della condotta del proprio tesserato ex art. 4 comma 2 C.G.S. Anche in tal caso, in armonia con i criteri sopra dettati circa la scelta e la quantificazione delle sanzioni, il Tribunale ritiene equa la sanzione di mesi quattro di squalifica ed € 5.000,00 di ammenda a carico del Sig. Roncone Alessandro per l’omessa denuncia e la sanzione di € 4.000,00 di ammenda a carico della U.S. Venafro per responsabilità oggettiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Molise della L.N.D.-F.I.G.C., pronunciando sul deferimento in epigrafe, infligge: - al Sig. Todaro Vincenzo la sanzione di anni uno di inibizione e di € 10.000,00 di ammenda; - al Sig. Dinisi Giuseppe la sanzione di anni uno di inibizione e di € 10.000,00 di ammenda; - alla Polisportiva Gioventù Calcio Dauna la sanzione della revoca del titolo di vincente del Campionato di Eccellenza disputato nella stagione 2015-1016; - al Sig. Roncone Alessandro la sanzione di mesi quattro di squalifica ed € 5.000,00 di ammenda; - alla U.S. Venafro la sanzione di € 4.000,00 di ammenda.
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