COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 71 del 26/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 15 – P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico: – del Presidente della Società A.S.D. Sport Valdarno, Signora Simona Billeri, nonché dei Calciatori tesserati per la medesima – Masha Raul, – Voicu Lucian. A tutti detti tesserati è contestata la violazione dell’art 1 bis del C.G.S..
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 71 del 26/05/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
15 – P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico: - del Presidente della Società A.S.D. Sport Valdarno, Signora Simona Billeri, nonché dei Calciatori tesserati per la medesima - Masha Raul, - Voicu Lucian. A tutti detti tesserati è contestata la violazione dell’art 1 bis del C.G.S.. Viene di conseguenza deferita la Società A.P.D. Sport Valdarno, in persona del legale rappresentante, per la responsabilità prevista dall’art. 4, c.1 e c. 2 del medesimo corpo di norme. Il deferimento riceve impulso dalle distinte segnalazioni con le quali i genitori esercenti la potestà, di due giovani calciatori, facenti parte della squadra Allievi B della Società A.S.D. Sport Valdarno, denunciavano alcuni episodi di “bullismo” ai quali i ragazzi sarebbero stati assoggettati da compagni di squadra fin dall’inizio del Campionato. In particolare il Signor Fabio Malucchi, genitore del Calciatore Federico, si rivolgeva, in data 29.12.2015, al Presidente del C.R.T., per chiedere lo svincolo del giovane con specifiche motivazioni. A sua volta, in data 5.1.2016, il Signor Mordagà Savino, unitamente al proprio coniuge, rivolgeva anch’egli, per analoghi motivi, direttamente al Presidente Federale la richiesta di svincolo per il figlio Federico. Entrambe le segnalazioni, in considerazione di quanto in esse contenuto, venivano trasmesse per i provvedimenti di competenza alla Procura Federale che, al termine degli accertamenti espletati ha deferito a questo Tribunale i Calciatori Masha Raul e Voicu Luciano, deferendo altresì la Presidente della Società, Signora Simona Billeri per non avere, una volta a conoscenza dei fatti accaduti, assunto adeguati provvedimenti disciplinari. Alla medesima Dirigente viene anche contestato di non aver accolto la richiesta di entrambi i calciatori di essere svincolati sia pure mentre la stagione era in corso. Consegue a tale provvedimento anche la chiamata in causa della Società secondo quanto previsto dall’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.. Convocate le parti, previo accertamento dell’avvenuta notifica dell’atto d’incolpazione, per la data odierna, sono presenti: - Billeri Simona, in proprio e quale Presidente dell’U.S.D. Sport Valdarno, difesa dal legale di fiducia il quale ha tempestivamente inviato memorie; - Masha Raul, calciatore, per il quale la difesa viene assunta in udienza dal medesimo difensore della Società e del suo Presidente, - Voicu Lucian, calciatore assistito da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale. - la Procura Federale nella persona del Sostituto, Avvocato Tullio Cristaudo il quale, dando inizio al dibattimento, afferma essere l’atto di incolpazione meritevole di accoglimento perché basato sulle dichiarazioni rese in istruttoria sia dai soggetti denunzianti, sia dall’unico teste terzo rispetto ad essi ed alla Società. Contesta il comportamento della Presidente per non aver assunto provvedimenti disciplinari nei confronti dei due incolpati pur essendo presente, con certezza, in almeno un’occasione. Chiede di conseguenza l’applicazione delle seguenti sanzioni: - a Billeri Simona, Presidente l’inibizione per mesi 6 (sei);; - a Masha Raul, calciatore, la squalifica per mesi 6 (sei); - Voicu Lucian, calciatore, la squalifica per mesi 4 (quattro) di cui uno per mancata osservanza alla convocazione disposta dalla Procura Federale. - alla Società A.P.D. Sport Valdarno l’ammenda di € 500,00 (cinquecento). Interviene quindi il difensore della Presidente della Società, Signora Simona Billeri, e della Società stessa, il quale ritiene che le denunzie all’origine del deferimento non siano sufficienti ad integrare il capo di incolpazione per non essere stati evidenziati episodi specifici dato che, quanto in detti atti indicato, è da ricondurre ad una serie di scherzi, reciprocamente portati, che sono in uso tra giovani. Pone in evidenza il fatto che la Presidente non è mai venuta a conoscenza – tranne che per quanto accaduto la sera della cena con la squadra – dei comportamenti tenuti dai calciatori Misha e Voicu asserendo, a proposito di quest’ultimo, di averlo allontanato, dopo averne avvistato la madre, per il suo comportamento verbale violento. Si meraviglia del mancato deferimento dell’Allenatore Savino Mordagà, dovendo questi, per la carica rivestita, essere a conoscenza di quanto accadeva negli spogliatoi. In riferimento alla mancata concessione dello svincolo ai due calciatori richiedenti si riferisce unicamente al Mordagà sostenendo di aver avuto notizia della certificazione medica solo al momento dell’avviso dell’avvenuta chiusura delle indagini. Conclude per il proscioglimento dei propri assistiti o, in subordine, l’applicazione della sanzione nella misura minima prevista, con relativa sospensione della sua esecuzione. I calciatori Masha, tramite il difensore, e Voicu – questi anche tramite i genitori presenti – pongono in evidenza i rapporti di amicizia intrattenuti con il calciatore Mordagà per cui non vi era alcun motivo per vessarlo, ed affermano entrambi che gli scherzi erano reciprocamente posti in essere tra i calciatori Chiuso il dibattimento questa la decisione del Tribunale. L’esame dell’istruttoria posta in essere dalla Procura Federale testimonia per la fondatezza del deferimento. Dalle segnalazioni inviate agli Organismi Federali dai due giovani calciatori Malucchi e Mordagà attraverso gli esercenti la potestà, emerge sia il rifiuto opposto dalla Società alla richiesta di svincolo, anticipata rispetto alla scadenza naturale, che le continue angherie, subite come vedremo soprattutto dal Malucchi, ad opera dei Calciatori Masha e Voicu. Esaminata la documentazione acquisita dalla Procura Federale, si rileva che in riferimento alla mancata concessione dello svincolo le denunce come sopra formulate, trovano conferma indiretta in quanto dichiarato dalla stessa Presidente della Società allorché descrive – essendo presente – quanto accaduto nel corso di una cena alla quale partecipavano i componenti la squadra ed alcuni tra i loro genitori, e nell’ammettere di aver dovuto indire, la sera successiva, una riunione dei genitori dei ragazzi i quali minacciavano “…di non mandare più i figli al campo sportivo…“. La dichiarazione è del tutto inverosimile non potendosi ritenere tale avvenimento quale unico ed isolato evento tale da indurre i genitori a formulare la minaccia. La Dirigente ha inoltre dichiarato di essere a conoscenza del comportamento particolarmente turbolento del Voicu tanto da costringerla a richiamare sul punto l’attenzione della madre del Calciatore, senza peraltro assumere alcun provvedimento. Gli addebiti trovano sostegno fondamentale nelle dichiarazioni rese dal vice Allenatore, Signor Giacomo Cervelli, il quale, pur ritenendo “scherzosi e tutto sommato reciproci” i comportamenti tenuti l’uno verso l’altro da Masha e Mordagà ed invece “pesanti” quelli che hanno avuto ad oggetto il Malucchi ad opera del Masha e del Voicu, conferma che tali atteggiamenti sono avvenuti “ sin dall’inizio della preparazione estiva”, quindi ben prima della cena che la Presidente assume essere prodromica ai fatti. E’ nell’ambito di tale “pesantezza “ peraltro che si inquadra l’episodio emerso nel corso delle indagini durante il quale, per motivi futili, il calciatore Masha ha minacciato il compagno di squadra Malucchi urlandogli più volte “Ti sgozzo”. L’esame complessivo della documentazione acquisita evidenzia inoltre che all’interno della squadra si è formato un gruppetto di calciatori (Misha, Voicu, Mordagà – quest’ultimo ritenutosi, forse, protetto dall’essere il figlio dell’Allenatore e, in misura meno virulenta, Girardi) i quali vessavano gli altri calciatori ed in modo particolare il Malucchi. Infatti se per quanto riguarda il Mordagà i testi sono concordi nel dichiarare la reciprocità degli scherzi, il Malucchi appare essere il maggior destinatario della angherie. Quanto sopra trova conferma anche nell’episodio della sottrazione a questi del suo portafoglio (successivamente ritrovato) avvenuta in occasione della cena del 22 ottobre che ha costituito la causa occasionale nello scatenarsi del parapiglia ampiamente descritto dai presenti interpellati. Sotto tale ultimo aspetto non è credibile che la Presidente e, ancor più l’Allenatore, non fossero a conoscenza di quanto accadeva nel corso degli allenamenti e, comunque, negli spogliatoi, con ciò giustificando la mancata assunzione di provvedimenti. Il Collegio rileva come le qualifiche ricoperte da entrambi li obbligava a vigilare sul comportamento dei calciatori tesserati, in modo particolare nel caso di specie trattandosi di minori affidatigli dalle famiglie al fine di educarli ad una sana attività agonistica. Il comportamento della Presidente è ancora da censurare sul mancato controllo sull’attività dell’Allenatore sin dall’inizio della stagione, ritenendola non idonea solo a seguito di quanto accaduto nel corso della citata cena della squadra e su segnalazione del Signor Malucchi senior decidendo, solo a seguito di ciò, di rinunciare all’apporto dell’ Allenatore. In ogni caso i fatti denunciati non possono semplicisticamente venire definiti come scherzosi e/o reciproci perché se è vero che l’esuberanza dei giovani può spesso condurli a travalicare i limiti imposti dal vivere insieme, cosa grave in una società di calcio dilettantistica per gli scopi che essa si prefigge, è altrettanto vero che compete ai responsabili di questa – in particolare all’Allenatore che è loro indubbiamente il più vicino – il ricondurli sul binario di un normale comportamento facendo opera di convincimento e ove, ciò non abbia successo, anche con l’applicazione degli opportuni provvedimenti disciplinari. In particolare suscita perplessità il comportamento complessivamente tenuto dallo stesso in tutta la vicenda non essendo credibile che egli non si sia mai accorto di quanto accadesse fra i ragazzi, pur essendovi coinvolto anche il figlio. Rilevante appare, ai fini di un prosieguo delle indagini, segnalare che: - in data 22.12.2015 il genitore del Calciatore Malucchi denuncia, al C.R.T., il rifiuto al rilascio dello svincolo, allegando un certificato sullo stato di prostrazione psicologica del figlio: - in data 5.1.2016 analoga denuncia, anch’essa corredata da consimile certificato, quasi a trattarsi di un preordinato seguito, viene inoltrata dal genitore del Calciatore Mordagà al Presidente Federale. Con detto atto si rilascia, in modo quantomeno inusuale nell’ambito calcistico minorile, autorizzazione alla tutela del calciatore – che non risulta formalmente accettata – ad uno Studio di consulenza aziendale, sia pure per il tramite dell’indicazione di un legale del tutto estraneo al procedimento. In riferimento a quanto sostenuto dalla difesa circa essersi trattato di scherzi è da rilevare che la sera della cena, oltre gli episodi sopra accennati, si sono verificati: - la sparizione del portafogli del Calciatore, peraltro restituitogli a fine serata, e che è stata la causa della rissa fra i ragazzi, - il lancio del borsone da parte del Masha che ha fatto inciampare il Malucchi, il successivo spintonamento tra i due, che ha avuto come conseguenza la caduta, con ricovero in ospedale, del genitore di altro calciatore presente alla cena. Tutto ciò testimonia per una totale assenza della legale rappresentante Società e dell’allenatore nell’attività formativa dei ragazzi che loro compete. Né d’altra parte si può giustificare il comportamento negativo di alcuni giovani tesserati, definendolo “scherzoso” o “goliardico”, dovendo i Dirigenti tenere ben presente – nell’interesse particolare dei ragazzi ed in quello generale della Società e quindi della Federazione – la profonda differenza che esiste tra l’atteggiamento “ goliardico” e quello “bullistico” e quello “fisicamente violento” che, fortunatamente, qui non ricorre. Se il primo è caratterizzato da allegria, voglia di divertirsi, avente quindi carattere episodico, il bullismo trova fondamento in comportamenti sociali di tipo para violento e intenzionale di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel tempo e attuato nei confronti di persone, considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione come bersagli facili e/o incapaci di difendersi, come è evidente dagli atti essersi verificato con riferimento al Malucchi. Per quanto riguarda l’addebito alla Presidente di non aver dato seguito alla richiesta di svincolo avanzata in conseguenza degli indicati ripetuti episodi, il Collegio osserva in proposito che la Presidente ha non solo dimostrato di non conoscere (o di non volere conoscere) la normativa in tema di tesseramento, ma la giustifica con l’aver adottato una (a dir poco strana) procedura come la stessa evidenzia allorché afferma di aver stipulato “un patto” con i calciatori in base al quale essi “…avrebbero dovuto attendere almeno due mesi e poi decidere”. Altrettanto censurabile è l’affermazione assolutamente inspiegabile – riferita alla richiesta in tal senso avanzata dal giovane Mordagà – di “..ritenere opportuno e doveroso non concedergli il nulla osta allo svincolo”. Si ricorda che – sotto l’aspetto normativo – se è vero che l’art. 31 delle N.O.I.F. stabilisce che il tesseramento di un giovane calciatore dura per l’intera stagione calcistica per la quale si è tesserato, è altrettanto vero che il successivo art. 42 al comma 1, lettera c, stabilisce che per motivi di carattere eccezionale il tesseramento può essere revocato previa richiesta documentata sulla quale dovrà formulare – prima dell’inoltro al Presidente Federale, unico organo deputato a decidere – il proprio parere il S.G.S.. Compito precipuo quindi della Presidente sarebbe stato di informare, ove non ne fossero a conoscenza, i calciatori e gli esercenti la potestà genitoriale della procedura, senza stringere alcun “patto”, non rientrando in alcun caso nella propria competenza la concessione della revoca al vincolo. Nessun accenno viene dalla Difesa fatto alla precisa deposizione del Vice Allenatore della Società il quale, sia pure in forma blanda ma esauriente, ammette il compiersi da parte dei due calciatori incolpati degli episodi loro imputati e regolarmente ignorati dalla Presidente (forse nel tentativo di recuperare i due giovani e dar loro una seconda possibilità) e, fatto ancor più grave, afferma di ritenere “…che la Presidente Billeri non abbia concesso il cosiddetto >svincolo< per evitare che anche altri calciatori, scontenti per vari motivi, decidessero di andare via”. Dà atto il Collegio del valore altamente veritiero di tali dichiarazioni rese da un soggetto che avrebbe avuto, semmai, tutto l’interesse a tacere in virtù dell’incarico ricoperto. Quanto sopra ad ulteriore dimostrazione di una conduzione della Società non in linea con i principi federali. Il deferimento è quindi da accogliere ed il comportamento dei deferiti da sanzionare in rapporto alle singole responsabilità. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana in accoglimento del deferimento infligge le seguenti sanzioni: - a Billeri Simona, Presidente l’inibizione per mesi 6 (sei); - a Masha Raul, calciatore, la squalifica per mesi 8 (otto); - Voicu Lucian, calciatore, la squalifica per mesi 6 (sei); - alla Società A.P.D. Sport Valdarno l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).
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