COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 71 del 26/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 16 – P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico della Società G.S.D. Albereta San Salvi ex art. 4, c.2 per la responsabilità oggettiva derivante dall’applicazione degli artt.12/3, 14/1 del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 71 del 26/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 16 – P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico della Società G.S.D. Albereta San Salvi ex art. 4, c.2 per la responsabilità oggettiva derivante dall’applicazione degli artt.12/3, 14/1 del C.G.S.. L’Organo Tecnico Sezionale A.I.A. della gara disputata in data 8 febbraio 2015, tra le squadre delle Società U.S.D.F.C.G. Floria 2000 e G.S.D. Albereta San Salvi, ha denunciato al Presidente della Sezione A.I.A. di Firenze di essere stato offeso e minacciato dopo il termine della competizione, all’esterno del campo di gioco, da un tifoso facente parte di un gruppetto di quattro persone che ha ritenuto poter identificare quali sostenitori della Società Albereta San Salvi per aver averli notati, dalla propria postazione nel corso della gara, perché particolarmente “chiassosi” In sede di audizione innanzi il Collaboratore della Procura Federale il denunciante ha descritto l’accaduto, riportando le frasi che gli sono state rivolte, ed ha precisato che il soggetto che lo ha in tal modo affrontato è stato trattenuto ed invitato a desistere dal proprio atteggiamento da altre quatto o cinque persone che ha ritenuto non essere tesserate della Società qui deferita. Svolte le opportune indagini la Procura Federale ha disposto il deferimento precisato in epigrafe. Rilevata l’avvenuta notifica dell’atto di conclusione delle indagini il Tribunale ha convocato le parti per la data odierna per cui dà atto della presenza del Signor Stefano Petrioli, in qualità di legale rappresentante della Società deferita, assistito dall’Avvocato Carolina Rienzi del Foro di Firenze. mentre rappresenta la Procura Federale il Sostituto Avvocato Tullio Cristaudo. Il rappresentante della Procura Federale quale in apertura di dibattimento rilevando che i fatti sono confermati riafferma la fondatezza del deferimento evidenziando l’atteggiamento tenuto dal sostenitore della Società Albereta. Chiede, quindi, la conferma dell’atto di incolpazione e, di conseguenza, infliggersi alla Società escussa la sanzione pecuniaria nell’ammontare di € 5.000 (cinquemila). Il Difensore della parte eccepisce che non può trovare applicazione il disposto dell’art. 14/1 del C.G.S non essendo derivato nel fatto accaduto alcun danno sia nei confronti dell’O.A., che si è potuto tranquillamente allontanare che di qualsiasi altra persona. Rileva che nessuna responsabilità può essere attribuita alla Società Albereta che nell’occasione era la squadra ospitata. Chiede il proscioglimento della propria assistita stante l’insussistenza del fatto. Il Collegio riunito in Camera di consiglio, esaminati gli atti, ritiene che il deferimento vada accolto nei limiti di cui all’ultima parte dell’art. 12/3 ( ……Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza), non rinvenendosi alcun elemento che possa dar luogo all’applicazione dell’art. 14/1. Infatti dal comportamento tenuto dalla persona non identificata non è derivato danno né all’O.A. né ad alcun altro. Precisa a tal fine che l’offesa risulta in maniera evidente dalle dichiarazioni dell’Osservatore arbitrale, mentre ciò che può apparire come un tentativo di ostacolare la marcia del Dirigente, secondo la dinamica da questi descritta è risultato che lo sconosciuto ne ha “ostruito” il passaggio senza assolutamente toccarlo tant’è che è stato scansato senza problemi. A ciò aggiungasi il fattivo comportamento dei soggetti che, sicuramente non tesserati della Società come più volte affermato dai reclamanti e spontaneamente dichiarato dall’Osservatore Arbitrale, sono prontamente intervenuti in suo favore, facendo desistere hanno con un semplice invito dal proprio atteggiamento colui che è stato identificato quale sostenitore della Società Albereta. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Difesa è applicabile il principio della responsabilità oggettiva anche per fatti accaduti in campo avverso, come da costante giurisprudenza. Confermato il deferimento in punto di fatto, il Collegio rileva che la sanzione da infliggere, sotto il profilo dell’entità, non può essere superiore a quella che sarebbe stata comminata qualora la violazione fosse stata commessa sul proprio campo nei confronti del D.G.. P.Q.M. il T.F.T. della Toscana in accoglimento parziale del deferimento infligge, al G.S.D. Albereta San Salvi, la sanzione pecuniaria dell’ammenda per € 200,00 (duecento).
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