COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°50 del 26 maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale POL. SENORBI’(Campionato Juniores Delegazione provinciale di Cagliari) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 44 del 12.05.2016. Gara Seulo 2010 / Senorbì del 07.05.2016.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°50 del 26 maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale POL. SENORBI’(Campionato Juniores Delegazione provinciale di Cagliari) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 44 del 12.05.2016. Gara Seulo 2010 / Senorbì del 07.05.2016. La Società Senorbì ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha squalificato per tre giornate il calciatore Lacu Angelo e ha sanzionato con il provvedimento della perdita della gara la Società stessa, per avere abbandonato il terreno di gioco prima dell’inizio del secondo tempo. Le decisioni sono state assunte sulla base di quanto esposto dall’arbitro nel supplemento al rapporto di gara, dal quale si evince quanto segue: al termine del primo tempo, un dirigente accompagnatore della Società Seulo 2010 colpiva con un pugno alla fronte il calciatore Lacu e tentava di dare un calcio al medesimo, il quale reagiva sferrando un calcio rivolto al suddetto dirigente, che per errore arrivava a colpire un giocatore avversario; successivamente l’allenatore della squadra del Senorbì, unitamente all’allenatore e al dirigente accompagnatore, comunicavano al direttore di gara l’intenzione di non tornare in campo in quanto ritenevano non sussistere le condizioni di sicurezza tali da garantire l’incolumità della squadra. La Società reclamante chiede di ridurre la squalifica del Lacu ad una giornata, avendo egli sferrato il calcio al solo scopo di difendersi da un’aggressione in atto; e chiede inoltre la vittoria a tavolino in quanto la partita sarebbe stata sospesa dall’arbitro non per il rifiuto del proprio allenatore di continuare a giocare, ma perché nel frattempo il direttore di gara si era accorto che l’indentità di alcuni giocatori del Seulo 2010 non corrispondeva a quanto emergeva dai documenti prodotti. L’arbitro, convocato nanti la Corte, ha confermato quanto dichiarato nel referto, precisando che il Lacu colpiva involontariamente un avversario alla coscia, mentre si dimenava perché trattenuto da alcuni compagni; ed ha aggiunto di avere sospeso la partita su esplicita richiesta dei dirigenti nonostante che vi fossero le condizioni di sicurezza per poterla continuare. Il Presidente della Società reclamante, sentito anch’egli dalla Corte, ha insistito per l’accoglimento del reclamo. La Corte, letti gli atti del procedimento, tenuto conto del contesto in cui veniva sferrato il calcio del Lacu e in particolare della involontarietà della percossa a carico del calciatore avversario, ritiene di dover accogliere su tale punto il reclamo, riducendo la squalifica ad una giornata. Per quanto attiene al reclamo relativo alla sanzione della perdita della gara, la Corte, premesso che in questa sede non può essere presa in considerazione la vicenda riguardante il presunto schieramento, nelle fila della squadra del Seulo 2010, di giocatori non aventi titolo (che è all’esame della Procura Federale), decide di rigettare il reclamo in quanto risulta inequivocabilmente, dalle dichiarazioni dell’arbitro, che la partita veniva sospesa per il rifiuto di entrambe le squadre di rientrare in campo dopo l’intervallo. La Corte, pertanto, in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA di ridurre da tre ad una giornata la squalifica inflitta al calciatore Lacu Angelo e conferma nel resto. Dispone la restituzione della tassa.
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