F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 25 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CSA del 01 Giugno 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.P.D. CALCIO TORTONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA APD CALCIO TORTONA/GSD AURORA DEL 26.9.2015 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Piemonte e Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 29 del 29.10.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 25 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CSA del 01 Giugno 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.P.D. CALCIO TORTONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA APD CALCIO TORTONA/GSD AURORA DEL 26.9.2015 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Piemonte e Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 29 del 29.10.2015) Con reclamo del 31.10.2015 la società A.P.D. Calcio Tortona impugnava la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, di cui al Com. Uff. n. 29 del 29.10.201,5 che aveva accolto il ricorso proposto dalla società GSD Aurora per la posizione irregolare di 5 calciatori schierati dalla reclamante nella gara APD Calcio Tortona/FSD Aurora disputata il 26.9.2015 infliggendo alla società Tortona la sanzione della perdita della gara per 0-3. Il reclamo è inammissibile L’impugnazione è infatti rivolta ad ottenere una riforma della sentenza d’appello così configurando un nuovo grado di giudizio dinanzi a questa Corte. Si tratta di un grado di giudizio non previsto dall’attuale ordinamento sportivo il quale esclude la possibilità che decisioni in grado di appello siano sottoposte ad un nuovo giudizio d’appello. Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.P.D. Calcio Tortona di Tortona (Alessandria). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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