F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 25 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CSA del 01 Giugno 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15, CESENA/PERUGIA DELL’1.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso F.I.G.C. – Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 45/Campionati Giovanili del 3.11.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 25 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CSA del 01 Giugno 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15, CESENA/PERUGIA DELL’1.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 45/Campionati Giovanili del 3.11.2015)
Il Giudice Sportivo presso F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 45/Campionati Giovanili del 3.11.2015, ha inflitto la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 seguito gara Cesena/Perugia disputata il 1.11.2015. Avverso tale provvedimento la Società A.C. Perugia Calcio S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 5.11.2015, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 19.11.2015, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per 2 iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Perugia Calcio S.r.l. di Perugia, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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