F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 25 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CSA del 01 Giugno 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO S.S. TERAMO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TERAMO/AREZZO DELL’8.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 70/DIV del 10.11.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 25 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CSA del 01 Giugno 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO S.S. TERAMO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TERAMO/AREZZO DELL’8.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 70/DIV del 10.11.2015) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 70/DIV del 10,.11.2015, a seguito della gara Teramo/Arezzo disputata in data 8.11.2015, ha inflitto alla Teramo Calcio S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 “perché propri sostenitori durante la gara lanciavano sul terreno di gioco in direzione dell’arbitro diversi oggetti, senza colpire; i medesimi, più volte durante la gara, rivolgevano all’arbitro, agli addetti federali ed all’allenatore della squadra avversaria reiterate frasi offensive; perché propri dirigenti non esibivano agli addetti federali il piano di sicurezza e non collaboravano con gli stessi”. La S.S. Teramo Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, che ha nominato propri legali di fiducia gli avvocati Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone, ha proposto reclamo avverso detta sanzione per l’eccessiva gravosità e severità della stessa. In particolare, sussisterebbero molteplici e significative circostanze attenuanti quali: l’adozione da parte della Società teramana di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire comportamenti antisportivi di qualsiasi tipo, con impiego di risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; l’attività di cooperazione con le forze dell’ordine e di collaborazione ed assistenza verso gli ufficiali di gara nonché il regolare svolgimento della gara a prescindere dalle intemperanze dei tifosi di casa. La reclamante ha altresì richiamato altri arresti degli organi di giustizia sportiva che deporrebbero per una congrua riduzione della sanzione subita. In conclusione, ha chiesto che sia ridotta congruamente l’ammenda irrogata dal giudice sportivo. Dal rapporto dell’Arbitro, sig. Daniele Viotti, alla voce “comportamento del pubblico, eventuali incidenti”, emerge che “al 34° i tifosi della società Teramo Calcio chiaramente identificati in quanto esponevano vessilli della medesima squadra trovandosi fra l’altro nella tribuna loro riservata, lanciavano sul terreno di gioco verso i miei confronti un bicchiere contenente birra che cadeva a circa 5 mt da me non colpendomi. Nel secondo tempo ... venivano lanciati sul terreno d gioco dalla medesima tribuna anche altri oggetti tra cui un accendino e una bottiglia d’acqua senza colpire alcuno”. Dal rapporto del Commissario di campo, sig. Michele Musci, emerge, tra l’altro, che: “Per tutto il secondo tempo, i sostenitori del Teramo posti in tribuna, spalle panchine, inveivano verbalmente con grida e gesti sia verso l’allenatore dell’Arezzo … sia verso la mia figura … Mentre i sostenitori posti in curva, in diverse occasioni gridavano … A fine gara, nell’entrare negli spogliatoi, gli stessi inveivano contro l’arbitro, il sottoscritto e l’allenatore Capuano, con le grida precedentemente illustrate, battendo fortemente contro la lastra divisoria del tunnel, in segno di chiara protesta per l’espulsione e un gol negato in fuori gioco”. Tra le osservazioni varie, il Commissario di campo ha indicato che “… prima dell’incontro, con il collega della procura federale, chiedevamo il piano di sicurezza al responsabile … , cosa che non ottenevamo. Dopo diversi solleciti, reiterati, alla fine del 1t, ci veniva dato in un fogliettino senza firma, riportante solo il piano di impiego steward, in totale 19, che per il numero di pubblico, per la presenza di varie porte di sicurezza all’interno del recinto di gioco, per la vastità degli spogliatoi, per l’assenza di barriere in tribuna, è un numero scarso….” La sanzione dell’ammenda inflitta alla Teramo Calcio è basata su tre fatti: 1) il lancio di diversi oggetti nei confronti dell’arbitro senza colpire; 2) le reiterate frasi offensive nei confronti dell’arbitro, degli addetti federali e dell’allenatore della squadra avversaria; 3) la mancata esibizione del piano di sicurezza e l’omessa collaborazione con gli addetti federali. La Corte – pur stigmatizzando i riprovevoli comportamenti contestati - ritiene che il ricorso sia da accogliere quanto all’entità della sanzione irrogata e che, per l’effetto, la sanzione dell’ammenda sia da ridurre da € 3.000,00 (tremila/00) ad € 2.200,00 (duemiladuecento/00). Ciò in ragione sia di una considerazione di carattere generale, vale a dire che nell’attuale contesto storico, caratterizzato da una grave crisi economico-finanziaria, l’irrogazione di una sanzione di € 3.000,00 ad una Società di Lega Pro, a fronte di episodi verificatisi in una singola gara, si presenta oggettivamente elevata perché verosimilmente pari ad una non irrisoria percentuale dell’incasso della gara stessa, e sia perché – come risulta anche dalla nota del Capo di Gabinetto della Questura di Teramo in data 18.11.2015 - la riunione del Gruppo Operativo Sicurezza presso la Questura di Teramo si è tenuta in data 5 novembre 2015 con l’approvazione del Piano Operativo di Sicurezza, che ha previsto l’impiego di n. 19 unità ritenute congrue dal GOS in relazione alle esigenze della gara. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Teramo Calcio S.r.l. di Teramo, ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 2.200,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it