F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 25 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CSA del 01 Giugno 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO S.S. TERAMO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PERROTTA MARCO SEGUITO GARA TERAMO/AREZZO DELL’8.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 70/DIV del 10.11.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 25 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CSA del 01 Giugno 2016 e su www.figc.it
4. RICORSO S.S. TERAMO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PERROTTA MARCO SEGUITO GARA TERAMO/AREZZO DELL’8.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 70/DIV del 10.11.2015)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 70/DIV del 10.11.2015, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 gare effettive al sig. Marco Perrotta, calciatore della Teramo Calcio S.r.l., a seguito della gara Teramo/Arezzo dell’8.11.2015. Avverso tale provvedimento, con nota del 10.11.2015, la Teramo Calcio ha formulato dichiarazione di reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale chiedendo copia dei relativi atti ufficiali. La stessa Società, nel proporre reclamo avverso una diversa sanzione irrogata a seguito della stessa gara, ha dichiarato formalmente di rinunciare al presente gravame. La Corte, rilevato che, ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito, dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Teramo Calcio S.r.l. di Teramo, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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