F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA dell’11 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CSA del 01 Giugno 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/SASSUOLO DEL 13.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 155 del 16.2.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA dell’11 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CSA del 01 Giugno 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO DELL’A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/SASSUOLO DEL 13.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 155 del 16.2.2016)
Con provvedimento pubblicato su Com. Uff. n. 155 del 16.2.2016, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto alla società Chievo Verona la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00, in relazione ai fatti relativi alla gara Chievo Verona/Sassuolo del 13.2.2016, “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato un fascio laser su un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1, lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forse dell’Ordine ai fini preventivi e di vigilanza”. Avverso il provvedimento in questione ha proposto rituale reclamo la società Chievo Verona con atto spedito in data 19.2.2016, chiedendo l’annullamento della sanzione per i seguenti motivi: a) la decisione del Giudice Sportivo avrebbe erroneamente inquadrato la fattispecie nell’ambito del solo art. 14 C.G.S. (responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori), trascurando il fatto che l’ipotesi dell’impiego da parte dei sostenitori di dispositivi di puntamento laser dovrebbe ricevere più consona collocazione nell’ambito di applicazione dell’art. 12, comma 3, C.G.S. (introduzione ed utilizzazione nell’impianto sportivo di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere); tale ultima norma, consentirebbe di fare ricorso a tutte le attenuanti contemplate dall’art. 13 C.G.S. e non solo a quelle di cui alle lettere a) e b) dell’art. 13 C.G.S.; b) poichè nella fattispecie ricorrerebbero almeno tre delle circostanze attenuanti di cui sopra, la sanzione andrebbe annullata dal momento che l’art. 13, comma 1, stabilisce che “la società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell’art. 12 se ricorrono congiuntamente tre” delle circostanze elencate dalla medesima norma alle lettere da a) ad e); c) le risultanze degli atti ufficiali di gara documenterebbero come la società Chievo abbia adottato ed attuato misure di prevenzione di fatti della specie di quelli poi effettivamente verificatisi; si fosse tempestivamente e fattivamente attivata, identificando il responsabile della violazione (un ragazzino di 12 anni); abbia fatto cessare la condotta offensiva e, conseguentemente, impedito la reiterazione assicurando il responsabile ed il di lui accompagnatore (lo zio) ai responsabili della sicurezza dell’impianto sportivo; d) ricorrerebbero pertanto almeno tre delle circostanze di cui all’art. 13 C.G.S. ed andrebbe quindi esclusa la responsabilità della società con conseguente annullamento della sanzione. 2 Il ricorso è fondato. Ed infatti questa Corte già in precedenza ha ritenuto che l’utilizzo di un dispositivo laser da parte di un tifoso possa integrare gli estremi della responsabilità della società stabilita dall’art. 12, terzo comma, C.G.S. e non già solo quella contemplata dall’art. 14 C.G.S., riconoscendo quindi la possibilità di valutare, fino all’esclusione della responsabilità, la ricorrenza di ulteriori circostanze attenuanti, oltre a quelle contraddistinte dalle lettere a) e b) previste dall’art. 13 C.G.S. e richiamate dall’art. 14, ultimo comma, C.G.S. (C.S.A, sez. I, in Com. Uff. n. 062/CSA del 2.2.2015). Peraltro, occorre osservare, come lo stesso art. 14, ultimo comma, C.G.S., stabilisce che la verificata sussistenza anche di una sola delle circostanze di cui alle lettere a) e b) dell’art. 13, comma 1, C.G.S. possa costituire elemento di valutazione per l’Organo della giustizia sportiva al fine non solo dell’attenuazione delle sanzione, ma anche della “non applicazione” della sanzione medesima. Pertanto, tenuto conto che nel caso concreto la società reclamante, a prescindere dalla valutazione sulla efficace attuazione dei modelli organizzativi volti a prevenire fatti di tale genere, ha effettivamente immediatamente identificato il sostenitore responsabile della violazione e, quindi, disposto quanto necessario per impedire che l’atto stesso (l’utilizzazione di dispositivo laser) fosse ripetuto, ricorrono i presupposti per l’annullamento della sanzione nei termini sopra complessivamente indicati. Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Chievo Verona S.r.l. di Verona, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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