F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 157/CSA del 01 Giugno 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL CALC. RICCI MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO/VIRTUS LANCIANO DEL 20.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 110 del 21.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 157/CSA del 01 Giugno 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL CALC. RICCI MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO/VIRTUS LANCIANO DEL 20.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 110 del 21.5.2016) La Corte Sportiva d’Appello nazionale, - Vista l’impugnata delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B in data 21.5.2016, con quale è stata inflitta al calciatore Matteo Ricci, tesserato in favore della Società Livorno Calcio, la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara in seguito alla gara Livorno/Virtus Lanciano del 20.5.2016 “per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete”; - Esaminato il ricorso presentato in data 28.5.2016, proposto dal Signor Matteo Ricci e le relative contestazioni, in fatto e diritto; - Appurato che il rapporto del direttore di gara registra che al 22° del secondo tempo l’odierno ricorrente veniva espulso “poiché commetteva un fallo su un avversario impedendo una chiara occasione da rete”; - Considerato che il ricorrente chiede la riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo sul presupposto che il medesimo Giudice, in seguito ad apposita segnalazione della Procura Federale che prospettava l’avvenuta simulazione da parte del calciatore della Virtus Lanciano Nicola Ferrari, documentata da “prova televisiva”, in occasione dello svolgimento dell’azione che aveva condotto alla espulsione del Ricci, con decisione assunta e pubblicata sul Com. Uff. n. 113 del 24.5.2016, confermava detta azione simulatoria posta in essere dal Ferrari, di talché infliggeva allo stesso la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, finendo quindi per far cadere il presupposto della sanzione inflitta al reclamante medesimo il quale nessun intervento falloso, per come dimostrato dalla prova televisiva, aveva realizzato nei confronti del Ferrari; - Tenuto conto che non si registra nell’ordinamento sportivo la presenza di alcuna disposizione normativa che consenta, attraverso l’utilizzo della c.d. “prova televisiva”, di giungere a rivalutare una decisione di natura tecnica adottata dal direttore di gara, quale è quella nella specie assunta dal Direttore di gara, nonché a riconsiderare il fatto per finalità diverse rispetto a quelle puntualmente previste dalla relativa norma codicistica, peraltro in modo tassativo ed esaustivo e non meramente esemplificativo, applicata nel caso di specie al fine di sanzionare la condotta gravemente antisportiva di altro tesserato; 2 - Ritenuto quindi che, per quanto si è sopra osservato, il ricorso si appalesa inammissibile non sussistendo alcuna disposizione contenuta nell’ordinamento sportivo idonea a sostenere la proposizione del ricorso così come formulato dal calciatore Mattero Ricci; Per questi motivi la Corte Sportiva d’Appello, dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Ricci Matteo disponendo l’addebito della tassa reclamo.
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