F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 157/CSA del 01 Giugno 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FERRARI NICOLA, A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA LIVORNO/VIRTUS LANCIANO DEL 20.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 113 del 24.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 157/CSA del 01 Giugno 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FERRARI NICOLA, A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA LIVORNO/VIRTUS LANCIANO DEL 20.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 113 del 24.5.2016) A seguito di segnalazione ricevuta da parte del Procuratore Federale in relazione alla presunta simulazione posta in essere dal calciatore Sig. Nicola Ferrari, nell’ambito dell’incontro Livorno/Virtus Lanciano, disputato in data 20.5.2016 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, acquisite ed esaminate, ex art. 35 comma 1.3 C.G.S., le relative immagini televisive, decideva di irrogare al predetto calciatore la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gare. Secondo quanto stabilito dal Giudice, infatti, le predette immagini documentavano che, nella circostanza segnalata, “il calciatore rossonero, in virtù di un lancio di un compagno di squadra, entrava nell’area di rigore avversaria, venendo contrastato nell’azione del portiere amaranto, che gli si opponeva frontalmente” e che “nel superare l’antagonista, il Ferrari cadeva al suolo e l’Arbitro sanzionava con un calcio di rigore l’intervento del calciatore Ricci”. Il Giudice Sportivo aggiungeva, altresì, che le predette immagini televisive dimostravano come la caduta del Sig. Ferrari - quale elemento determinante nell’indurre l’Arbitro alla concessione del rigore ed alla irrogazione del provvedimento disciplinare nei confronti del Sig. Ricci – in realtà non era stata causata dall’intervento del calciatore livornese, ravvisando, conseguentemente, nella condotta del Sig. Ferrari “quella “evidente simulazione” prerogativa della “condotta gravemente antisportiva” sanzionabile ex art. 19 n. 4 lettera a) C.G.S.”. Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione la S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., la quale contestava, in primo luogo, l’applicabilità della prova televisiva, sostenendo che, nel caso di specie, l’evento sarebbe stato pienamente percepito dall’Arbitro, il quale lo avrebbe interpretato in maniera diversa rispetto a quanto reputato dal Procuratore Federale e dal Giudice Sportivo, comminando i due provvedimenti disciplinari sopra indicati. La predetta società aggiungeva, altresì, che non ci sarebbe stato alcun intento simulatorio da parte del Sig. Ferrari e che, di conseguenza, alcuna condotta gravemente antisportiva debba essere ascritta al calciatore stesso. Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 1.6.2016, sono presenti il rappresentante della Procura Federale, Avv. Avagliano, che chiede la conferma del provvedimento impugnato, e l’Avv. Fiorillo, per la reclamante, che si riporta al ricorso. La Corte Sportiva di Appello rileva in primo luogo l’ammissibilità, nella fattispecie in esame, della prova televisiva, poiché il caso di specie rientra nelle condotte antisportive non percepite dall’arbitro nella loro essenza e che hanno indotto il medesimo a una valutazione erronea, sanzionabili in quanto tali ai sensi dell’art. 35, comma 1.3 C.G.S.. Nel merito, la Corte, dopo aver visionato le immagini, non può che confermare quanto già rilevato dal Giudice Sportivo in ordine alla evidente simulazione da parte del calciatore Nicola Ferrari. 3 Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Virtus Lanciano 1924 srl di Lanciano (Chieti). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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