COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 01 Giugno 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 31.03.2016 prot.n. 10466/541 pf 15 16/GC/vdb nei confronti di: Sig. Gentile Luca Nicola Pio, calciatore tesserato per la Soc. A.S.D. Trinitapoli per la s.s. 2015/2016, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. della FIGC per aver preso parte, durante la medesima stagione sportiva, ad allenamenti organizzati dalla Soc. A.P.D. Medaglie D’Oro pur essendo tesserato per l’A.S.D. Trinitapoli;

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 01 Giugno 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 31.03.2016 prot.n. 10466/541 pf 15 16/GC/vdb nei confronti di: Sig. Gentile Luca Nicola Pio, calciatore tesserato per la Soc. A.S.D. Trinitapoli per la s.s. 2015/2016, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. della FIGC per aver preso parte, durante la medesima stagione sportiva, ad allenamenti organizzati dalla Soc. A.P.D. Medaglie D’Oro pur essendo tesserato per l’A.S.D. Trinitapoli; Premesso che Con racc. a.r. del 18.04.2016, prot.n.42/31/15-16 il Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Puglia disponeva la convocazione del deferito per la riunione del giorno 30.05.2016 alla quale comparivano: - L’Avv. Nicola Monaco per la P.F.; - Il Sig. Gentile Angelo in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Gentile Luca Nicola Pio. Quest’ultimo proponeva l’applicazione della sanzione finale di due giornate di squalifica ex art. 23 C.G.S e l’Avv. Monaco, per la P.F., accettava. Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Territoriale Puglia, a scioglimento della riserva: 1. Esaminati gli atti innanzi citati; 2. Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti; 3. Ritenuta congrua la sanzione indicata dalle stesse parti, d’intesa tra loro; Visto ed applicato l’art. 23, co. 2, C.G.S.; DISPONE 1) L’applicazione della succitata sanzione della squalifica per DUE giornate al Sig. Gentile Luca Nicola Pio; 2) Dichiara chiuso il procedimento nei confronti del deferito; 3) Cosi deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del Tribunale Federale Territoriale Puglia del 30.05.2016.
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