COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 400 TFT 38 DEL 24 MAGGIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 80/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. CHRISTIAN DI FALCO (A.E. della Sezione di Ragusa)

Ecc COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 400 TFT 38 DEL 24 MAGGIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 80/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. CHRISTIAN DI FALCO (A.E. della Sezione di Ragusa) La Procura Federale con nota 11067/777 pf15-16/AV/mf del 16 aprile 2016 notificata alla parte in epigrafe indicata ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale: Il sig. Christian Di Falco, all’epoca dei fatti tesserato quale arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Ragusa, per rispondere della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, avendo omesso la dovuta collaborazione nei confronti degli organi di Giustizia sportiva federale, in quanto, sebbene convocato per due volte per rendere chiarimenti in ordine ai fatti verificatisi durante la gara dal medesimo diretta, Palazzolo - Erg del campionato Allievi Regionali del 15.11.2015, non si presentava adducendo motivi di lavoro e non faceva pervenire alcun supplemento chiarificatore. Rilevato che la parte deferita è stata regolarmente convocata all’udienza dibattimentale odierna; Dato atto che la stessa non è presente, nè ha fatto pervenire, nei termini, memorie difensive e documenti a suo discarico; Sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabile la parte rinviata a giudizio, di quanto ad essa addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Christian Di Falco la sospensione per mesi sei con decorrenza dal 16/09/2016. Ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale esaminati gli atti ritiene che il soggetto deferito sia responsabile di quanto ascrittogli. In particolare si evidenzia che il sig. Christian Di Falco, all’epoca dei fatti A.E. effettivo presso la Sezione AIA di Ragusa, in data 15.11.2015 ebbe a dirigere la gara Palazzolo - Erg valevole per il Campionato Regionale Allievi. A seguito del reclamo proposto dalla società F.C. Palazzolo avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale la Corte Sportiva di Appello Territoriale, in ragione dei motivi di gravame, ebbe a convocare, per ben due volte, il predetto direttore di gara, al fine di rendere chiarimenti in ordine ai fatti accaduti nel corso della gara da lui diretta. Il predetto direttore di gara, di contro, non si presentò dinanzi alla CSAT a rendere i chiesti chiarimenti adducendo, in entrambe le circostanze, improrogabili motivi di lavoro, per cui gli fu chiesto specifico supplemento referto che ancora una volta non fece pervenire senza peraltro addurre alcuna giustificazione. In ragione di tale comportamento omissivo ed antiregolamentare posto in essere dal sig. Christian Di Falco vanno accolte le richieste della Procura Federale dovendosi tenere conto, ai fini della quantificazione della sanzione, del principio di afflittività considerata la sospensione dell’attività durante il periodo estivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale infligge: al Sig. Christian Di Falco, Arbitro Effettivo, all’epoca dei fatti, presso la Sezione AIA di Ragusa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., in relazione all’art. 1 bis commi 1,3 e 7 C.G.S. la sospensione fino a tutto il 31 gennaio 2017. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale, alla parte deferita, al Comitato Regionale Arbitri ed alla Sezione AIA di Ragusa e la sanzione adottata sarà esecutiva a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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