COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 400 TFT 38 DEL 24 MAGGIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 79/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SILVIO BARRACO (Calciatore – capitano della A.S.D. San Vito Lo Capo); A.S.D. SAN VITO LO CAPO Stagione sportiva 2014 / 2015 – Campionato C2 regionale C5

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 400 TFT 38 DEL 24 MAGGIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 79/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SILVIO BARRACO (Calciatore - capitano della A.S.D. San Vito Lo Capo); A.S.D. SAN VITO LO CAPO Stagione sportiva 2014 / 2015 – Campionato C2 regionale C5 La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10853/170 pf15-16 SS/pp del 7 aprile 2016, il sig. Silvio Barraco, calciatore - capitano della A.S.D. San Vito Lo Capo, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto le distinte delle gare disputate dal San Vito Lo Capo il 28/02/2015, il 07/03/2015 e il 14/03/2015, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, inserendo il nominativo dell’allenatore non regolarmente tesserato sig. Vito Peraino. Con la medesima nota la Procura Federale ha altresì deferito la A.S.D. San Vito Lo Capo, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio tesserato. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: 4 giornate di squalifica a carico del calciatore-capitano sig. Silvio Barraco; Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. San Vito Lo Capo. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare del Campionato C2 regionale C5 disputate dalla A.S.D. San Vito Lo Capo nelle date suindicate, rispettivamente contro Sporting P. C5, Cus Palermo e Capaci, nelle distinte di gara è stato indicato quale allenatore il sig. Vito Peraino, iscritto nei ruoli del settore tecnico (cod. 111.873), non tesserato. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il soggetto deferito omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell’immedesimazione organica, la responsabilità della Società A.S.D. San Vito Lo Capo, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, nei limiti indicati in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: Due giornate di squalifica a carico del sig. Silvio Barraco; Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. San Vito Lo Capo. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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